Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 giugno 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Roitman Monica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Roitman Monica, nata a San Paolo (Brasile) il 20 febbraio 1978, cittadina brasiliana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «psicologa» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologa;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «titulo de psicologa» presso l'«Pontificio Universidade Catolica de Sao Paulo» il 28 febbraio 2002;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Conselho Regional de psicologia 6° Regiao» dal 10 maggio 2002;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Latina in data 17 dicembre 2006 con validita' fino al 17 dicembre 2006 per motivi di studio;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra, Roitman Monica, nata a San Paolo (Brasile) il 20 febbraio 1978, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Roma, 30 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
 
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