Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 10 luglio 2006
Aggiornamento delle norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti vengano emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneita' del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato art. 9, commi 3 e 4;
Visto il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, «Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753», modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 2001 n. 19;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Ritenuto necessario conseguire maggiore uniformita' tra le norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e quelle riguardanti il personale destinato a svolgere servizio presso la rete ferroviaria nazionale;
Ritenuta l'opportunita' di attuare parziali aggiornamenti tecnici al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, modificato con il decreto ministeriale 15 gennaio 2001, n. 19;
Ritenuto, sulla base del principio cronologico della successione delle leggi nel tempo che la locuzione «norme regolamentari» del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di grado non primario, non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che e' principio consolidato che per individuare la natura giuridica di un provvedimento e' determinante non il nomen iuris, bensi' la effettiva sostanza dello stesso;
Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura di un decreto ministeriale, per la tipologia delle disposizioni ivi contenute;
Decreta:
Art. 1.
Nel testo del decreto 23 febbraio 1999, n. 88 e nel relativo allegato A le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa» e le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa» sono sostituite dalle seguenti «personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime».
 
Art. 2.
Dopo il comma 4 dell'art. 3 dell'allegato A parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Per tutti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico, le visite di revisione di cui al precedente comma 4 sono effettuate al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di eta' con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.».
Roma, 10 luglio 2006
Il Ministro: Bianchi
 
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