Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2006
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticita' in atto nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3533).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2428 del 3 aprile 1996, n. 3043 del 26 febbraio 2000, n. 3052 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3108 del 24 febbraio 2001, n. 3114 del 19 marzo 2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3131 del 30 aprile 2001, n. 3160 del 27 novembre 2001, n. 3189 del 22 marzo 2002, n. 3224 del 28 giugno 2002, n. 3234 del 26 luglio 2002, n. 3252 del 27 novembre 2002, n. 3299 del 3 luglio 2003;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 30 giugno 2006;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e derogatorio, finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Vista la nota del 15 giugno 2006, con cui il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato ha rappresentato la necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle Amministrazioni ed Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale nel limite massimo di trenta unita', ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3189/2002.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2006
Il Presidente: Prodi
 
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