Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206
Testo del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 234 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di IRAP e canoni demaniali marittimi».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Versamenti IRAP
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni. (( 1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP e' calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concerne «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«174 (Provvedimenti adottati dalla regione in caso di
squilibrio economico-finanziario della spesa
sanitaria). - Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione ove si prospetti
sullabase del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il
31 maggio, nella regione interessata, con riferimento
all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte.».



 
Art. 2.
Canoni demaniali marittimi
1. All'art. 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, (( dopo le parole: «delle categorie interessate» sono inserite le seguenti «nonche' con le associazioni di consumatori»)) e le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 ottobre 2006».))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14-quinquies,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione); come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14-quinquies (Differimento del termine). - 1. Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in
corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate nonche' con le
associazioni dei consumatori relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui
all'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2006».



 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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