Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunita' al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott.ssa Barbara Pollastrini e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i diritti e le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale la dott.ssa Donatella Linguiti e' stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e responsabilita' da parte delle donne e come metodo la verifica della non discriminazione dei sessi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministi in data 27 marzo 1997: «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini»;
Visti gli articoli 13, 137 e 141 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;
Vista la relazione della Commissione delle Comunita' europee sull'attuazione della raccomandazione n. 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, COM (2000) 120 del 7 marzo 2000, nonche' le comunicazioni della medesima Commissione sull'attuazione di una strategia quadro comunitaria per la parita' tra donne e uomini (2001-2005) n. 335 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001;
Viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000. che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per i diritti e le pari opportunita' on. dott.ssa Barbara Pollastrini e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunita', nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in materia di diritti e di pari opportunita' con riferimento ai temi della salute, della ricerca, della scuola e del sapere, dell'ambiente, della famiglia, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere in tema di nomine di competenza statale;
b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita' consapevole;
c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' tra uomo e donna sui temi del lavoro e dell'imprenditoria, con particolare riferimento alle materie dei congedi parentali e della carriera, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e agli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) ad esprimere il concerto in sede di' esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
f) a indirizzare e coordinare l'attivita' di Governo esplicata per il tramite del Comitato intermisteriale dei diritti umani, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito di tale Comitato;
g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' e gli orientamenti sessuali;
h) a promuovere e coordinare, d'intesa col Ministro delle politiche per la famiglia, le azioni di Governo in tema di diritti, prerogative e facolta' delle persone che prendono parte ad unioni di fatto;
i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunita';
l) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti la ricerca e le indagini statistiche;
m) a coordinare, anche in sede internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, con particolare riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli affari esteri;
n) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;
o) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste in materia di commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.
 
Art. 2.
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e' delegato a presiedere, in coordinamento con il Ministro della solidarieta' sociale, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in raccordo con la Commissione per le politiche di integrazione di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 3.
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro per le politiche europee, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 dellalegge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita', pari opportunita', azioni positive.
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di diritti e pari opportunita', anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria. Rappresenta, inoltre, il Governo nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della decisione n. 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, come modificata dalla decisione n. 95/420/Ce della Commissione, del 19 luglio 1995.
 
Art. 4.
Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e' altresi' delegato:
a) a promuovere indagini e rilevazioni in tema di bilancio di genere e di ulteriori dati di genere nel settore della ricerca e delle rilevazioni statistiche; a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentati della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali di parita' e pari opportunita'.
 
Art. 5.
Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott.ssa Donatella Linguiti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 15 giugno 2006
Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 173
 
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