Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 giugno 2006
Riconoscimento, al sig. Sharif Mohammed Abbasi, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, in imprese che esercitano l'attivita' di facchinaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Vista la domanda con la quale il sig. Sharif Mohammed Abbasi, cittadino del Bangladesh, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Higher secondary certificate examination», conseguito presso il «Brahmanbaria Gov. College» di Comilla (Bangladesh), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di facchinaggio;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, pure in assenza di esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pulizia, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria Confartigianato;
Visto l'art. 6 del del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente e' titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna il 9 maggio 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. Al sig. Sharif Mohammed Abbasi, nato il 17 settembre 1977 a Brahmanbaria (Bangladesh), cittadino del Bangladesh, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di facchinaggio, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2006
Il direttore generale: Spigarelli
 
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