Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2006
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata fino al 30 agosto 2006;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 agosto 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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