Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2006
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con il quale l'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 - Bari, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 28 luglio 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 Bari, con decreto 28 luglio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari», registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2003.
Roma, 12 luglio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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