Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario)
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
DETERMINAZIONE 19 luglio 2006
Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 6).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente di data 27 aprile 2006, n. 28, con la quale venivano approvate le modifiche al «Regolamento di organizzazione e funzionamento» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Vista la nota di data 11 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3225, con la quale la citata deliberazione del CdA dell'ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 17 maggio 2006, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 17 luglio 2006;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Principi e contenuti del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, adottato con delibera del consiglio di amministrazione di data 21 novembre 2001, n. 64, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2002, il presente regolamento disciplina:
il funzionamento degli organi e i criteri per stabilire i compensi;
l'articolazione delle strutture e i relativi compiti;
i criteri e le modalita' di assegnazione degli incarichi di direzione e responsabilita' delle stesse;
i compiti e le responsabilita' dei dirigenti e le relative modalita' di valutazione.
2. Con il presente regolamento, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, l'ente recepisce i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2. Separazione delle funzioni e responsabilita' di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni e responsabilita' gestionali

1. Il consiglio di amministrazione, e la giunta per le materie ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, secondo le previsioni dell'art. 7 dello statuto.
2. Il direttore generale e, relativamente agli incarichi ad essi attribuiti o alle specifiche materie ad essi delegate, i dirigenti dell'ente, esercitano le funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di impegnare l'ente verso l'esterno, di organizzare le risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 
Art. 3.
Consiglio di amministrazione

1. Composizione, modalita' di nomina e funzioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame del piano triennale e del bilancio di previsione, nonche' del conto consuntivo. Il consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l'opportunita', oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o facsimile, che deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione, e che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi; qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine del giorno, sono messi a disposizione del consiglio presso la sede dell'ente, almeno cinque giorni prima della riunione. I termini previsti dal presente comma possono essere abbreviati in caso di effettiva urgenza.
4. Le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono verbalizzate a cura del segretario. Le funzioni di segretario sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ad un dirigente o funzionario dell'ente. Il verbale redatto dal segretario contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Le deliberazioni sono assunte con voto palese; ciascun componente del consiglio puo' richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta; di tale facolta' possono avvalersi i componenti del collegio dei revisori dei conti, il magistrato della Corte dei conti e il direttore generale, limitatamente ai propri interventi. Il verbale e' di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale approvato e' sottoscritto dal presidente di seduta e dal segretario. I verbali approvati e le deliberazioni adottate vengono numerate e raccolte cronologicamente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge o di statuto.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a due sedute consecutive del consiglio di amministrazione e' causa di decadenza dall'ufficio. Le giustificazioni devono essere presentate al presidente per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o facsimile. La decadenza ha effetto dalla presa d'atto del presidente, da operarsi nella seduta immediatamente successiva e da far constare a verbale. Qualora uno o piu' consiglieri risultino decaduti, il consiglio di amministrazione mantiene le proprie funzioni e continua a funzionare regolarmente nella composizione ridotta fino a scadenza del mandato, fatta salva la facolta' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di nominare un nuovo membro in sostituzione.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, puo' istituire nel proprio ambito delle commissioni con compiti istruttori e con specifici obiettivi. Il provvedimento di istituzione ne individua compiti, oggetto, durata e composizione. Le sedute di commissione devono constare da sintetico verbale, redatto da uno dei membri o, in alternativa, da dipendente appositamente designato dal direttore generale.
 
Art. 4.
G i u n t a

1. Composizione, modalita' di nomina e funzioni della giunta sono disciplinate dallo statuto.
2. La giunta si riunisce ogni qual volta il presidente ne ravvisi l'opportunita', oppure su richiesta di almeno due membri. La giunta e' convocata dal presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o facsimile, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno. Le norme previste per il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, per quanto compatibili, alla giunta.
 
Art. 5.
Collegio dei revisori

1. Composizione, modalita' di nomina e funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dallo statuto e dalla legge.
 
Art. 6.
Presidente

1. Modalita' di nomina e funzioni del presidente sono disciplinate dallo statuto.
 
Art. 7.
Vicepresidente

1. Modalita' di nomina e funzioni del vicepresidente sono disciplinate dallo statuto.
 
Art. 8.
Trattamento economico

1. Al presidente dell'ente e' corrisposta una indennita' di carica il cui importo e' fissato dal consiglio di amministrazione per la durata del mandato, nonche' un gettone per la presenza alle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni, nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri.
2. Al vicepresidente dell'ente e' corrisposta una indennita' di carica il cui importo e' fissato dal consiglio di amministrazione per la durata del mandato, nonche' un gettone per la presenza alle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni, nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri.
3. Ai componenti del consiglio di amministrazione e' corrisposta una indennita' di carica, nonche' un gettone per la presenza alle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni. L'importo dell'indennita' e' fissato per la durata del mandato dal consiglio di amministrazione. L'eventuale partecipazione a piu' riunioni del consiglio, della giunta e delle commissioni nella medesima giornata da' diritto ad un solo gettone di presenza giornaliero.
4. Ai componenti il collegio dei revisori e' corrisposta una indennita' di carica, nella misura fissata per la durata del mandato dal consiglio di amministrazione e un gettone di presenza alle sedute nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri. L'indennita' attribuita al presidente del collegio e' maggiorata del cinquanta per cento rispetto a quella degli altri componenti.
5. Al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri e ai revisori e' corrisposto altresi' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella misura e con le modalita' previste per il direttore generale dell'ente.
6. La misura delle indennita' dei gettoni e' determinata con le modalita' e i criteri di cui alla dir. P.C.M. 9 gennaio 2001 e ss.mm.aa. e con particolare riferimento agli altri enti di ricerca.
7. Al segretario di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, se dipendente di qualifica inferiore a dirigente, e' corrisposto un compenso per ogni redazione di verbale del consiglio di amministrazione e della giunta. L'importo e' stabilito dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 9.
Principi generali di funzionamento della struttura

1. La struttura organizzativa dell'ente da' attuazione alle politiche stabilite dagli organi di indirizzo dell'ente ai fini del perseguimento delle finalita' istituzionali di progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi nazionali nel settore. La struttura organizzativa dell'ente assolve compiti promozione e valorizzazione delle attivita' di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, che favoriscano l'innovazione e la competitivita' delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia e la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa. La struttura organizzativa dell'ente assolve inoltre compiti di promozione, sviluppo, gestione del parco scientifico e di prestazione di servizi e assistenza tecnica alle imprese, centri e laboratori di ricerca in questo insediati. La struttura organizzativa dell'ente assicura le attivita' di supporto agli organi dell'ente, nonche' i compiti amministrativi e tecnici relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto.
2. Nell'organizzazione della struttura, il presente regolamento nonche' tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro, rispettano i seguenti principi generali:
a) massimo snellimento delle strutture, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti e l'informatizzazione;
b) massima funzionalita' complessiva dell'ente rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita';
c) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro;
d) diffusione di modalita' di lavoro collaborativo e per linee orizzontali tra le strutture dell'ente;
e) garanzia della imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
 
Art. 10.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra dirigenti con alta esperienza presso pubbliche amministrazioni, o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. L'incarico puo' essere attribuito per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato.
2. Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato; il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato dal consiglio di amministrazione, sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneita' dell'incarico, della complessita' dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato. Al direttore generale si applica il trattamento giuridico previsto per i dirigenti di livello generale dello Stato in quanto compatibile.
3. La funzione di direttore generale e' incompatibile con qualsiasi altra attivita', fatta eccezione per gli incarichi attribuiti o autorizzati dal consiglio di amministrazione nell'interesse dell'ente. Eventuali incompatibilita' devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.
4. Le funzioni del direttore generale sono disciplinate dall'art. 11 dello statuto.
5. Il direttore generale puo' designare un dirigente dell'ente quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento. Il dirigente vicario sostituisce il direttore generale a tutti gli effetti, assumendone le relative funzioni. Nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre trenta giorni, al dirigente vicario compete, per il periodo eccedente, un'integrazione del trattamento economico stabilita dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 11.
Servizi, aree e gruppi di lavoro

1. Gli uffici di livello dirigenziale dell'ente sono articolati in servizi, costituiti su proposta del direttore generale con deliberazione del consiglio di amministrazione, contenente l'indicazione delle competenze.
2. Qualora lo richiedano esigenze organizzative o funzionali, il direttore generale puo' attribuire a uno o piu' dirigenti dell'ente l'incarico di coordinare i servizi, accorpati per aree omogenee. L'incarico e' conferito a termine, e consente al dirigente di mantenere la responsabilita' e direzione del servizio cui e' assegnato. L'incarico di coordinamento comporta assunzione di responsabilita' in ordine all'attivita' delle aree assegnate, nei limiti delle direttive impartite.
3. Qualora lo richiedano esigenze organizzative o funzionali, il direttore generale puo' costituire gruppi di lavoro su progetti di interesse generale per l'ente, individuando la figura responsabile del progetto all'interno del personale dipendente a vario titolo dell'ente, in ragione di particolari esigenze e competenze richieste dal progetto stesso.
 
Art. 12.
U f f i c i

1. I Servizi possono essere articolati in uffici, da costituirsi, su proposta del competente dirigente, con provvedimento del direttore generale che contiene l'indicazione delle competenze. A capo degli uffici e' preposto personale dipendente con qualifica non inferiore al V livello dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, con compiti di organizzazione dell'attivita' e coordinamento delle risorse umane in dotazione.
2. Gli uffici possono essere di diretta collaborazione con il direttore generale.
 
Art. 13.
Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nelle direttive e negli atti di indirizzo del consiglio di amministrazione.
2. Gli incarichi di direzione dei servizi sono conferiti a tempo determinato a dirigenti amministrativi, e, nel caso, a ricercatori e tecnologi dell'ente, con atto del direttore generale, che contiene l'indicazione delle competenze, degli obiettivi e delle risorse umane e organizzative a disposizione del dirigente. Gli incarichi sono conferiti per la durata prevista per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato.
3. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato rinnovabile, e con le medesime procedure, entro il limite di un'unita' dell'organico dei dirigenti amministrativi a persone esterne all'ente di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal profilo di ricercatore o tecnologo degli altri enti pubblici di ricerca o, infine, a ricercatori e professori delle universita'. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
4. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di servizi svolgono, su incarico del direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.
 
Art. 14.
Responsabilita' dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dai servizi ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Anche qualora le posizioni di vertice dei servizi siano ricoperte da ricercatori o tecnologi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 15.
Funzioni dei dirigenti responsabili di servizi

1. Ai dirigenti responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. I responsabili dei servizi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
f) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
3. Anche qualora le posizioni di vertice dei servizi siano ricoperte da ricercatori o tecnologi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.
 
Art. 16.
Principi generali per la valutazione

1. La valutazione misura, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonche' i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
2. La valutazione dell'attivita' dei dirigenti e' effettuata, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dalla struttura esterna di controllo, istituita ai sensi dell'art. 7, punto n), dello statuto, ed e' successivamente approvata, in seconda istanza, dal direttore generale. La valutazione ha periodicita' annuale.
3. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure richiamate dall'art. 14. Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
4. La valutazione dell'attivita' del direttore generale e' effettuata annualmente dal presidente e dal consiglio di amministrazione con la partecipazione del valutato e tenendo conto della valutazione svolta in prima istanza dalla struttura esterna di controllo, istituita ai sensi dell'art. 7, punto n), dello statuto. Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione previsti dal comma 1, nonche' la disciplina in materia di responsabilita'.
5. Anche qualora le posizioni di vertice dei servizi siano ricoperte da ricercatori o tecnologi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.
Trieste, 19 luglio 2006
Il presidente: Pedicchio
 
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