Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 luglio 2006
Riconoscimento, al sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, nato a Il Cairo (Egitto) il 21 febbraio 1973, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «assistente sociale» conseguito in Egitto - come attestato dall'Ordine generale degli assistenti sociali della Republica Araba d'Egitto cui il richiedente risulta iscritto dall'8 settembre 2005 al n. 8333 - ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale di «Bachelor» in assistenza sociale presso l'«Istituto superiore d'assistenza sociale» de Il Cairo (Egitto) nella sessione di maggio 1994 e rilasciato il 28 giugno 1994;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sez. A e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - e successive modifiche - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il sig. Anwar Ahmed Taha possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Verona in data 4 maggio 2004, rinnovato in data 22 settembre 2005 con validita' fino al 13 ottobre 2007 per motivi familiari;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, nato a Il Cairo (Egitto) il 21 febbraio 1973, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) politiche sociali; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione e legislazione dei servizi sociali.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 luglio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.
 
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