Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243
Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 565 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita'
per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui
ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564
della legge 23 dicembre 2005, n. 262:
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
- 563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o
che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita'
di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.».
Per il comma 565 della stessa legge, vedi nella nota al
titolo.
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca «Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata».
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510, e' intitolato «Regolamento recante nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata».
- Si riporta il testo dell'art. 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001):
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni
criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal
Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno
bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora piu'
favorevoli.
7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario
concorso" sono inserite le seguenti: ",anche di natura
colposa,".
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono
inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono
inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"».
- Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, reca
«Disposizioni urgenti in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata».
- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 369, reca «Disposizioni urgenti in favore delle
vittime militari e civili di attentati terroristici
all'estero».
- La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice».
Nota all'art. 1:
- Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge
20 ottobre 1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407
e la legge 3 agosto 2004, n. 206, vedi nota alle premesse.



 
Art. 2.
Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.



 
Art. 3.
Termini e modalita' delle procedure
1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilita' finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali puo' farsi luogo alla corresponsione.
5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.
6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 e' comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 510, vedi nota alle premesse.



 
Art. 4.
Ordine di corresponsione delle provvidenze
1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non gia' attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilita' di rivalutazione delle percentuali di invalidita', gia' riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonche' quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennita' da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 15
della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.».
«Art. 15 (Esenzione dai ticket sanitari). - 1. I
cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in
conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal
pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della sanita'
stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con
il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione
dell'esenzione di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407:
«Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della
presente legge, subisca una invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
criminalita' organizzata e' concesso, oltre alle
elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un
assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993
milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e'
corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita'
organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge
13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. (omissis).
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. - 6. (omissis).
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 4
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni:
«2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma,
compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa,
le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i
profili professionali del personale contrattualizzato del
comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.
Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle
vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo
espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non
potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
vacanze nell'organico.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico
1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite
borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 1998.
- Si riporta il testo degli articoli 6, commi 1 e 2, e
8 della legge 3 agosto 2004, n. 206:
«Art. 6. - 1. Le percentuali di invalidita' gia'
riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle
disposizioni della normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo
conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse
finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per
l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza
psicologica a carico dello Stato. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno
2004.».
«Art. 8. - 1. I documenti e gli atti delle procedure di
liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge
sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da
ogni imposta diretta o indiretta.».



 
Art. 5.
Percentualizzazione della invalidita' permanente
1. La percentualizzazione della invalidita' permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio
1992 reca «Approvazione della nuova tabella indicativa
delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e
malattie invalidanti».
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2000, reca «Approvazione di "Tabella
delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico";
"Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai
fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali».



 
Art. 6. Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali
od operative
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita', di cui all'articolo 5.
3. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilita' delle infermita' dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.
7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.
8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.



Note all'art. 6:
- Per l'art. 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e per il decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, vedi nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 165, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o
secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 6 e quello
degli articoli 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
«Art. 6. (Commissione). - 1. La diagnosi
dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento
della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e
sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
territorialmente competente in relazione all'ufficio di
ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che
risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega
della Commissione, da un collegio di due medici nominati
dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico
fiduciario dell'autorita' stessa.
2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di
presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su
infermita' o lesioni di militari appartenenti a forze
armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
di cui uno con funzioni di presidente identificato con le
modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, corpo o
amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla
complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere
la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un
medico specialista.
5. L'interessato puo' essere assistito durante la
visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
tramite di almeno un componente e redige processo verbale,
firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei
componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilita' o
stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche'
l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall'interessato, i motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista.
7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita.
In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di
certificazione medica ai sensi dell'art. 8, comma 1, il
verbale e' inviato direttamente al Comitato dalla
commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da
HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella
l'interessato per il consenso, da sottoscrivere
specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione
del procedimento; il presidente impartisce le necessarie
disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilita'.
9. La data di effettuazione della visita e' comunicata
al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo,
del medico designato dal dipendente alla visita, e'
convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione redige processo verbale e
restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di
quindici giorni.
12. Il presidente della Commissione, in caso di
comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente,
puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da
parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per
l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
sanitario di cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di
verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di
accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di
svolgimento dei lavori.».
«Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di
servizio). - 1. Il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la denominazione di
Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti
non superiore a venticinque e non inferiore a quindici,
scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse
magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico
dei dirigenti dello Stato, nonche' tra ufficiali medici
superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e
tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato.
Per l'esame delle domande relative a militari o
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento
civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un
numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o
amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro
anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il
Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di
autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3,
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza
aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di
provenienza la spesa relativa al trattamento economico
complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' nominato, tra i componenti magistrati della
Corte dei conti, il presidente del comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere affidate le funzioni di vice
presidente a componenti del Comitato provenienti dalle
diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa
l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che
le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due
scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il presidente del Comitato segnala al Ministro i
casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai
commi 2 e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con
proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita
da un contingente di personale, non superiore alle
cinquanta unita', appartenente all'Amministrazione
dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti criteri e modalita' di
organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei
relativi compiti di supporto, anche in relazione
all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
sono definiti modalita' e termini per la conclusione delle
procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
del presente regolamento, continua ad operare il Comitato
di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione
prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro
un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
la sollecita definizione delle domande predette il
presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le
sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche
arretrate, possono essere costituiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al
Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti
di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti
alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al
comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, di domande
ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del Presidente del
Comitato di verifica in relazione alla specificita' di
materia o analogia di cause di servizio o infermita'. A
supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato
l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal
fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per
l'attivazione dell'art. 4.».
«Art. 11 (Pareri del Comitato). - 1. Il Comitato
accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle
cause produttive di infermita' o lesione, in relazione a
fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e
l'infermita' o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato, nel giorno fissato dal presidente, sentito il
relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o
lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro
quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal presidente e
dal segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il
Comitato puo' richiedere supplementi di accertamenti
sanitari alla Commissione medica prevista dall'art. 6 o ad
una delle Commissioni di cui all'art. 9, scelta in modo da
assicurare la diversita' dell'organismo rispetto a quello
che ha reso la prima diagnosi; la visita medica e'
effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di
cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di
ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'art. 6,
commi 8 e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso
direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato
si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale.».
«Art. 14 (Termini e competenza). - 1. L'Amministrazione
si pronuncia sul solo riconoscimento di infermita' o
lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere
del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della
domanda di equo indennizzo ai sensi dell'art. 2, entro
venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso.
Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate
ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha
l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che
rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei
successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere
del Comitato.
2. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei
termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed
e' notificato o comunicato, anche per via amministrativa,
all'interessato nei successivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo
prima della espressione del parere del Comitato, e'
adottato un unico provvedimento di riconoscimento di
dipendenza da causa di servizio e concessione di equo
indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed
i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del
provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di
aggravamento della menomazione della integrita' fisica,
psichica o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo
indennizzo, puo' per una sola volta chiedere
all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo gia'
concesso, secondo le procedure indicate dal presente
regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei
provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal
presente regolamento e' del responsabile dell'ufficio di
livello dirigenziale generale competente in ordine allo
stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro
dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
amministrazione.».



 
Art. 7.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321



Nota all'art. 7:
- Per l'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, vedi nota alle premesse.



 
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