Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 19 luglio 2006
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria e l'O.S. SILT-Pavia in data 5 novembre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria (Pos. n. 14118). (Deliberazione n. 06/427).

LA COMMISSIONE

Nella seduta del 19 luglio 2006
Premesso:
che l'azienda ARFEA S.p.a. di Alessandria svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
che, in data 23 giugno 1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili concluso tra l'azienda ARFEA S.p.a. di Alessandria e la Silt-Cisal di Pavia;
che, in data 5 novembre 2002, l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria e l'O.S. SILT-Pavia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 8 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che, in data 22 gennaio 2003, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato:
che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: dalle ore 5 alle ore 8,30 e dalle ore 12 e alle ore 14,30;
che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che le corse «il cui orario e' in tutto o in parte incluso nelle fasce orarie» andranno portate comunque a termine;
che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di due presidi aziendali (un responsabile del personale di movimento; un responsabile e due operai addetti all'officina; un addetto agli uffici);
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima;
Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dell'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, concluso in data 5 novembre 2002, con l'O.S. SILT-Pavia;
Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e ss. mod., nonche' alla menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone la comunicazione della presente delibera all'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, all'O.S. SILT-Pavia, al Prefetto di Alessandria, al Ministro dei Trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: Martone
 
Verbale di accordo

Premesso

Che in data 12 giugno1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 146/90, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
che in data 11 aprile 2000 e' stata approvata la legge n. 83 di modifica ed integrazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
che l'entrata in vigore della legge n. 83/2000 ha portato alla necessita' di pervenire ad un accordo in sostituzione del precedente datato 7 febbraio 1991 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 14 marzo 1991, come modificato dall'accordo del 23 marzo 1999 valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/287 del 29 aprile 1999;
che in data 31 gennaio 2002 la Commissione di Garanzia ha adottato la delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili secondo la facolta' surrogatoria attribuitale dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di mancato accordo tra le parti;
che tra la ditta ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.A. e l'Organizzazione sindacale SILT-CISAL e' stato stipulato un accordo ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 23 giugno 1992;
che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della delibera n. 02/13 le aziende devono attivarsi al fine di avviare un confronto con le OO.SS. locali onde emanare i regolamenti di servizio;
tra
l'azienda ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.a. avente sede legale in Alessandria, viale Milite Ignoto n. 26/28 ed il sindacato autonomo S.I.L.T. - Pavia si conviene quanto segue:
1. Le fasce orarie, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, lettera B) e C) e dall'art. 15 della delibera n. 02/13 della Commissione di Garanzia, durante le quali dovra' essere garantito il servizio completo secondo l'ordinario programma di esercizio, in caso di sciopero, sono:
5 - 8,30; 12 - 14,30 (per un totale di 6 ore) di ogni giorno di servizio compreso i giorni festivi.
2. Al termine dello sciopero, e all'interno delle fasce, saranno rispettati gli orari delle corse.
3. Il servizio va effettuato garantendo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
4. Verranno assicurati percorsi secondo l'ordinario programma di esercizio, delle corse il cui orario e' in tutto o in parte, incluso nelle fasce orarie definite al punto 1).
5. Al fine di garantire l'effettuazione del ser-vizio, cosi' come precedentemente specificato, l'azienda adottera' i normali turni, garantendo, d'intesa con la commissione tecnica, l'eventuale riconoscimento di tempi di trasferimento per la ripresa delle corse interessanti le fasce orarie concordale.
6. Al fine di garantire la completa funzionalita' del servizio nelle fasce orarie definite al punto 1), la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, deve essere assicurata - in ogni caso - la presenza in servizio del seguente personale:
a) personale di movimento:
un responsabile del movimento del gruppo di Alessandria;
b) altro personale:
uffici: un addetto alle informazioni al pubblico
officina: un responsabile, due operai.
7. Le parti non hanno previsto ne' forme alternative di sciopero o di agitazione sindacale ne' aziende che possano garantire un servizio alternativo.
Copia del presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
 
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