Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 luglio 2006
Ammissione di progetti di ricerca al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 22.701.005,00. (Prot. n. 1590/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli artt. 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi dell'art. 13 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Vista la deliberazione Cipe n. 17/2003 che in via programmatica ha assegnato 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative di ricerca nel mezzogiorno in partenariato tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni;
Vista la deliberazione Cipe n. 81/2004 che ha assegnato definitivamente il predetto importo di 140 milioni di euro per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti tecnologici nelle regioni del Mezzogiorno attraverso accordi di programma;
Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Abruzzo in data 22 dicembre 2005;
Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Basilicata in data 22 dicembre 2005;
Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Sardegna in data 27 dicembre 2005;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 maggio 2006, 31 maggio 2006, e riportate nel relativo stralcio del verbale;
Vista le disponibilita' del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 
Art. 2.
1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso.
Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
5. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
6. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
8. Il ministero fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e' della relativa quota di contributo.
9. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.
 
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 22.701.005,00 di cui euro 17.472.192,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 5.228.813,00 nella forma del credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006 destinate alle aree depresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2006
Il direttore generale: Criscuoli
 
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