Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2006
Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita';
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare, l'allegato V punto E il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 della Commissione e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 13 marzo 2006, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»;
Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge 82/2006 il quale stabilisce che le regioni e province autonome, con proprio provvedimento, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino a IGT, VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD nonche' l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, il quale stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia venga autorizzato mediante apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa richiesta delle regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, ed in particolare l'art. 2 il quale stabilisce che l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli e' autorizzata con apposito decreto del Ministero per le politiche agricole emanato a seguito di apposita richiesta avanzata dalle regioni e province autonome;
Considerata la necessita' di procedere all'abrogazione del decreto ministeriale 3 settembre 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, in considerazione dell'intervenuta modifica alla normativa vigente;
Ritenuto opportuno garantire il rispetto della normativa comunitaria citata;
Sentita la Conferenza Stato-regioni
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla campagna 2006/2007 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nonche' l'acidificazione dei prodotti citati in premessa, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche viene conservata dalle regioni e province autonome e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
2. Copia del provvedimento di autorizzazione e' inviato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale per le politiche agricole - Polagr IV - via XX settembre 20 - 00186 Roma - che provvede alla trasmissione alle altre amministrazioni interessate.
 
Art. 2.
Il decreto ministeriale 3 settembre 2001, citato in premessa, e' abrogato. E' abrogato, altresi', l'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, citato in premessa.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: De Castro
 
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