Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2006
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 11, dell'articolo 14, commi 5, 8 e 24, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 27, paragrafi 3, 6 e 8, e 45;
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e, in particolare, l'art. 43;
Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato, e, in particolare, l'art. 50, paragrafo 2;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 10, commi 1 e 2, 11, 14, commi 5 e 8 e 24;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1969, inerente il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ad ai prodotti vinosi ottenuti da torchiatura aventi composizione anomala, nonche' alle fecce liquide e semiliquide;
Considerato che l'art. 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, gli Stati membri hanno la facolta' di procedere all'aggiunta di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli;
Considerato che, ai sensi dei citati articoli della legge n. 82/2006, sia le fecce di vino, i mosti ed i vini che presentino caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, commi 1 e 2, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza;
Considerato che, in conformita' con l'art. 24 della legge piu' volte citata, anche i sidri ed i fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica nonche' i mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso, qualora siano destinati alla distillazione o alla distruzione, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza;
Ritenuto necessario stabilire la sostanza rivelatrice da aggiungere ai prodotti gia' elencati, nonche' le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza;
Decreta:
Art. 1.
1. I mosti ed i vini che presentino caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 82/2006, sono immediatamente denaturati, con il cloruro di litio.
2. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di mosto o di vino oggetto della denaturazione, deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto o del vino, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla totalita' della partita stessa.
3. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di denaturazione, e' presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.
 
Art. 2.
1. Il responsabile legale della distilleria ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3.
2. E' fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
 
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle fecce di vino, purche' la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dalla cantina.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche, in conformita' con l'art. 24 della legge n. 82/2006, ai sidri e ai fermentati alcolici che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, ai mosti ed ai vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso e, successivamente, destinati alla distillazione o alla distruzione, purche' la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dallo stabilimento.
 
Art. 4.
1. Il decreto interministeriale del 16 ottobre 1969 e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri della attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 34
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone