Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 agosto 2006
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Biferno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n. 15004 del 12 luglio 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «Biferno», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Molise, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso e «Biferno» rosato, in deroga a quanto previsto all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a 3 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'apposito albo, i vigneti in cui sono presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle previste nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vigneti previsti per la produzione dei citati vini.
4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro base ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Biferno», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «BIFERNO»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso riseva e «Biferno» rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: 70%-80%;
Aglianico: 15%-20%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Il vino «Biferno» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Trebbiano Toscano dal 60% al 70%.
Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 40%, con una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende, in provincia di Campobasso, il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Collotorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limonano, Lucito, Lupara, Macchia Val Fortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio dei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Chiavoni, San Giovanni in Caldo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosso superiore, «Biferno» rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosato e «Biferno» bianco ed a 11 tonnellate per il vino «Biferno» rosso superiore.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite medesimo. La regione Molise con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a denominazione di origine.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e «Biferno» rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol, alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 12,50% vol, alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'11,50% vol e alla tipologia «Biferno» bianco del 10% vol.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Biferno» rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Biferno» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Biferno» bianco:
colore: paglierino, piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Biferno» rosso superiore:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, intenso caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Biferno» rosso riserva:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati;
odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico, con profumo etereo;
sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Per il vino recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore», e' obbligatoria, per la immissione al consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale compresi tra 0,75 e 3,00 litri con tappo raso bocca.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone