Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 luglio 2006
Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'. (Deliberazione n. 152/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
l'art. 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni amministrative e penali»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 «Particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta»;
il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito: deliberazione n. 117/05);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06;
il Documento per la consultazione «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita»;
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita', che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
relativamente all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono state segnalate, da parte di clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti, criticita' relative alla comprensibilita' della bolletta, in particolare con riguardo alla parte in cui vengono esposti i corrispettivi e i calcoli; tali criticita' sono dovute in parte alla complessita' del sistema tariffario e in parte alle modalita' di esposizione adottate dagli esercenti;
dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
la bolletta rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente puo' conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati per la fornitura di energia elettrica; nel mercato liberalizzato la bolletta deve consentire al cliente di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonche' di confrontare le offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del fornitore;
con la deliberazione n. 117/05 l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 55/00;
il 15 febbraio 2006 l'Autorita' ha diffuso un Documento per la consultazione avente ad oggetto «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita» (di seguito: documento di consultazione);
nel documento di consultazione sono state avanzate proposte di modifica della deliberazione n. 55/00, volte a migliorare la comprensibilita' e la trasparenza della bolletta, prevedendo in particolare:
l'estensione della direttiva ai clienti del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento;
l'obbligo, per gli esercenti, di riportare in bolletta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti secondo gli schemi proposti dall'Autorita';
l'obbligo, per gli esercenti, di indicare in ogni bolletta l'informazione relativa ai consumi annui del cliente, calcolata in base alle due ultime letture effettive rilevate, o il consumo progressivo dell'anno in corso;
l'obbligo, per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo per le comunicazioni dell'Autorita' e di indicare in maniera evidente i recapiti per l'inoltro di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
le finalita' generali dell'intervento, volto alla semplificazione e al miglioramento della leggibilita' della bolletta sono state condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, hanno riguardato in particolare:
l'estensione delle regole di trasparenza delle bollette ai clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;
l'inserimento in bolletta, ai fini dell'esposizione dei corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i possibili effetti di tali modalita' di esposizione dei corrispettivi sulla flessibilita' delle offerte contrattuali degli esercenti;
l'inserimento in bolletta delle altre informazioni al cliente gia' previste dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti informativi concernenti i consumi del cliente e le comunicazioni dell'Autorita';
Ritenuto che:
sia opportuna la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 55/00;
sia opportuna l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai clienti del mercato libero dotati di minor potere contrattuale; a tali clienti deve infatti essere garantita, tramite le informazioni contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori, la possibilita' di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;
non sia pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni soggetti che hanno risposto alla consultazione di limitare l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;
i clienti del mercato libero destinatari di tale particolare tutela possano essere individuati, in coerenza con quanto stabilito in materia di codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;
sia opportuno prevedere che in ogni bolletta debbano essere inseriti un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorita', in quanto l'utilizzo di tali quadri, pur uniformando le regole di esposizione e la terminologia utilizzata, e rendendo cosi' maggiormente leggibile la bolletta da parte dei clienti finali, non impedisce la formulazione di offerte di prezzo differenziate e flessibili;
sia opportuno prevedere per tutti i clienti un unico quadro sintetico, nel quale siano riportati i dati identificativi della bolletta, del contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della fornitura e la sintesi degli importi che compongono il totale della bolletta;
sia opportuno prevedere quadri di dettaglio differenziati per i clienti domestici e non domestici e un quadro di dettaglio da utilizzare nel caso in cui il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;
sia opportuno mantenere l'obbligo di fornire in bolletta le informazioni sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti e le altre informazioni al cliente gia' previste dalla deliberazione n. 55/00 e prevedere l'obbligo di fornire le seguenti ulteriori informazioni:
il consumo medio annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la comparazione di eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;
il recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
sia opportuno prevedere che gli esercenti debbano predisporre misure affinche', su richiesta dell'Autorita', in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali;
sia opportuno non prevedere l'obbligo di fornire, almeno una volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorita';
nelle more del recepimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che, almeno una volta all'anno, debba essere riportata in bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica dell'anno precedente, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile;
Delibera:
1. Di approvare la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita', allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di cui all'allegato A della presente deliberazione.
3. Di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00, che si intende sostituita dall'allegato A della presente deliberazione.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 19 luglio 2006
Il presidente: Ortis
 
Allegato A DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI
CONSUMI DI ELETTRICITA'
Titolo I
DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente direttiva si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato) e le seguenti definizioni:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) clienti sono i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero e del mercato vincolato;
c) clienti idonei sono i clienti che hanno acquisito diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
d) clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
e) clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
f) esercente e' il soggetto che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale o che svolge il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero fornendo il cliente per l'intero fabbisogno;
g) esercente multiservizio e' l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui al punto f), anche altri servizi di pubblica utilita';
h) bolletta o documento di fatturazione e' il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
i) autolettura e' la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
j) lettura e' la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura anche attraverso dispositivi a distanza automatici;
k) consumi effettivi sono i consumi rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva;
l) consumi stimati sono i consumi determinati su base presuntiva, di norma in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente e' nuovo, in base all'utilizzo dichiarato, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia;
m) corrispettivi per l'uso delle reti sono i corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al Testo integrato.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1. Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato alimentati in bassa e media tensione e per i clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.
2.2. La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.
2.3. Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricita'.
2.4. Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.
Titolo II
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA
E AI CORRISPETTIVI
Art. 3.
Tipologia di contratto e caratteristiche della fornitura
3.1. Nella bolletta dei clienti del mercato vincolato e' riportata la tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2 del Testo integrato e la tariffa o l'opzione tariffaria applicata al cliente.
3.2. Nella bolletta dei clienti del mercato libero e' riportata l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta.
3.3. La bolletta riporta la tensione di alimentazione e la potenza disponibile. Qualora l'opzione tariffaria applicata o il contratto sottoscritto dal cliente prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza impegnata.
3.4. La bolletta riporta gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonche' del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, precisando che tale codice si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore.
Art. 4.
Periodo di riferimento della fatturazione e consumi
4.1. La bolletta evidenzia:
a) il periodo cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del pagamento;
b) le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
c) i consumi fatturati.
4.2. Nelle bollette in cui sono contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'informazione di cui al comma 4.1, lettera b) e' sostituita dall'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime.
4.3. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, vengono posti in evidenza in detrazione i consumi gia' contabilizzati nelle precedenti bollette.
Art. 5.
Unita' di misura
5.1. L'unita' di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica e' il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unita' di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh viene riportata in evidenza nel Quadro sintetico di cui al successivo art. 7.
5.2. Gli eventuali prelievi di energia reattiva sono contabilizzati in kvarh. La potenza impegnata e la potenza disponibile vengono espresse in kW.
Art. 6.
Addebiti relativi ai corrispettivi e alle imposte
6.1. I corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
6.2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6.1, e' facolta' dell'esercente fornire, nella parte della bolletta riservata alle informazioni, dettagli sulle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dei corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, quale informazione aggiuntiva.
6.3. L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, le ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente concordato e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. A tal fine, qualora vengano indicati al cliente riferimenti normativi o contrattuali, dovra' esserne descritto anche il contenuto. Le modalita' con cui l'esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.
6.4. Al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, le informazioni relative alle componenti A, UC, MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, queste vengono cosi' denominate:
A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;
A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio primario «Ferrovie dello Stato S.p.a.», «Societa' Terni S.p.a.», comuni rivieraschi);
A5: finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo;
A6: copertura dei costi gia' sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato;
UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;
UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione;
UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori e altri);
UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;
UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuita' del sevizio elettrico;
MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.
6.5. La bolletta riporta l'indicazione separata delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.
Art. 7.
Quadro sintetico e quadro di dettaglio
7.1. La bolletta riporta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio, conformi gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente direttiva, di cui formano parte integrante e sostanziale. Gli esercenti utilizzano le denominazioni previste dai suddetti allegati e un carattere di stampa leggibile. Le modalita' grafiche sono liberamente determinate dall'esercente.
7.2. Il quadro sintetico (allegato 1) riporta:
a) le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva;
b) il totale dovuto per la fornitura di energia elettrica al netto delle imposte, il totale delle imposte e dell'I.V.A., il totale degli eventuali altri oneri e delle relative imposte e il totale della bolletta.
7.3. Nel caso in cui venga emessa un'unica bolletta per piu' punti di prelievo le informazioni di cui al comma 7.2, punto a) devono essere riportate nei quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo.
7.4. Il quadro di dettaglio per i clienti non domestici (allegato 2) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, suddivisi nelle tre macro-voci:
a) corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura;
b) corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
c) gli oneri diversi dalla quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
7.5. Il quadro di dettaglio per i clienti domestici (allegato 3) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente, i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, separando:
a) i corrispettivi fissi;
b) i corrispettivi di potenza;
c) i corrispettivi di energia;
d) gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
7.6. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta la scomposizione nelle macro-voci di cui al comma 7.4, lettere a) e b), la bolletta riporta il quadro di dettaglio di cui all'allegato 4, specificando che il corrispettivo indicato comprende l'uso delle reti e il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica.
7.7. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda sconti, in percentuale o in misura fissa, questi vengono indicati in corrispondenza del corrispettivo a cui si riferiscono.
7.8. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, viene posto in evidenza il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle variazioni tariffarie o di prezzo per effetto di eventuali indicizzazioni previste dal contratto e delle imposte e la restituzione delle somme gia' corrisposte in acconto per consumi e per imposte. Per i clienti del mercato vincolato le variazioni tariffarie sono applicate secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.
7.9. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e i relativi prezzi.
Art. 8.
Rimborsi ed indennizzi automatici
8.1. Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:
a) i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;
b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualita' commerciale, ai sensi dell'art. 67, comma 67.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 come successivamente integrato e modificato;
c) gli indennizzi automatici ai clienti finali alimentati in media tensione con elevato numero annuo di interruzioni, ai sensi dell'art. 33 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato.
8.2. La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente.
Art. 9. Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di
altri oneri
9.1. I corrispettivi diversi da quelli previsti all'art. 7, comma 7.4, lettere a) e b) e comma 7.5, lettere a), b) e c), dovuti, ad esempio, per interventi per verifica o spostamento dei gruppi di misura o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in maniera distinta. Al momento della richiesta della prestazione o all'effettuazione dei lavori, il cliente del mercato vincolato puo' domandare all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i lavori. In caso di fatturazione congiunta gli esercenti segnalano ai clienti del mercato vincolato la possibilita' di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di pagamento.
9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi relativi ai consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.
9.3. Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di piu' servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato la possibilita' di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e modalita' di pagamento.
Art. 10.
Clienti finali utenti del dispacciamento
10.1. Gli esercenti non sono tenuti all'applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 4.1, lettera b) e al successivo art. 15 nei confronti dei clienti che abbiano stipulato i contratti di trasmissione e distribuzione e dispacciamento in prelievo, di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, direttamente con i distributori e con Terna.
Titolo III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA'
DI PAGAMENTO E ALLA SOSPENSIONE
DELLA FORNITURA
Art. 11.
Informazioni relative ai pagamenti
11.1. La bolletta riporta:
a) tutte le modalita' di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente;
b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicita' di fatturazione inferiore al bimestre;
c) il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, o del contratto sottoscritto, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse;
d) il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosita' del cliente.
11.2. Nella bolletta che reca un importo per cui puo' essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 13.5 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata o ai sensi del contratto di fornitura, viene segnalata con evidenza tale possibilita' e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalita' con cui la rateizzazione puo' essere richiesta.
Art. 12.
Informazioni relative alla morosita' del cliente
12.1. Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera b), siano segnalate situazioni di morosita' relative a bollette precedenti:
a) la bolletta riporta le modalita' di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita';
b) la bolletta informa il cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosita' e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Per i clienti del mercato vincolato le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'art. 8, comma 8.1 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata.
Titolo IV
ALTRE INFORMAZIONI AL CLIENTE
Art. 13.
Comunicazioni dell'Autorita'
13.1. Gli esercenti adottano misure affinche', su richiesta dell'Autorita', in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali.
13.2. Il testo di tali comunicazioni viene reso noto agli esercenti tramite il sito internet dell'Autorita' e deve essere riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti interessati.
Art. 14. Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie
14.1. La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.
14.2. Per facilitare la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno, l'esercente segnala nella bolletta, a ciascun cliente del mercato vincolato, l'opzione tariffaria piu' conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria gia' applicata ai sensi dell'art. 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni.
Art. 15.
Informazioni sui consumi del cliente
15.1. In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o delle migliori stime disponibili. Nel caso di clienti nuovi vengono posti in evidenza i consumi fatturati dall'inizio della fornitura, fino a quando non si renda disponibile una lettura o autolettura che consenta di coprire un periodo di almeno un anno. Qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo e' suddiviso in fasce orarie.
15.2. Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta, almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili. Per i clienti che hanno scelto l'applicazione di un prezzo o di un'opzione che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione.
Art. 16.
Mix di fonti della produzione nazionale
16.1. Gli esercenti riportano in bolletta, una volta all'anno, il mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile, con riferimento all'anno precedente. A tal fine gli esercenti utilizzano la tabella relativa alla produzione lorda di energia elettrica per fonte pubblicata sul sito internet dell'Autorita' alla sezione «Dati statistici del settore elettrico».
Art. 17.
Servizio guasti e reclami
17.1. La bolletta dei clienti del mercato vincolato riporta uno o piu' recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti del distributore, a cui il cliente puo' rivolgersi in qualsiasi momento.
17.2. La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.
 
Allegato 1 Quadro sintetico
1. Il Quadro sintetico riporta:
a) i dati relativi alla bolletta:
il periodo di riferimento della fatturazione (art. 4, comma 1, lettera a);
i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;
b) i dati identificativi del cliente, della fornitura e del contratto:
l'eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o del punto di prelievo, il POD, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia (art. 3, comma 3.4), l'indirizzo del punto di prelievo;
le caratteristiche della fornitura (la tensione di alimentazione; la potenza disponibile; la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima) (art. 3, comma 3.3);
la tipologia contrattuale, la tariffa/opzione tariffaria, l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta dal cliente (art. 3, commi 3.1 e 3.2);
c) i dati relativi alle letture e ai consumi (art. 4):
le letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data o l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;
i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi stimati;
d) la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:
il totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte;
il totale imposte;
la base imponibile e l'Iva;
il totale fornitura di energia elettrica e imposte;
gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica e Iva ad essi relativa;
il totale bolletta;
e) la data entro cui deve essere effettuato il pagamento (art. 4, comma 4.1, lettera a);
f) un rimando al quadro di dettaglio.
2. Qualora la bolletta sia emessa sulla base di una lettura o autolettura, ma faccia seguito a bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati in detrazione:
con riferimento al punto c) i consumi gia' contabilizzati nelle precedenti bollette (art. 4, comma 4.3);
con riferimento al punto d) gli eventuali acconti per consumi e per imposte gia' fatturati in precedenti bollette.
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato alle pagg. 20 - 21 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato alle pagg. 22 - 23 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato alle pagg. 24 - 25 della G.U. <----
 
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