Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 maggio 2006
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' ENEL POWER. (Decreto n. 38550).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Considerato che, con l'apposito accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aventi diritto al trattamento di mobilita' e facenti parte integrante del citato accordo;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 48 ex dipendenti della societa' ENEL POWER (Cagliari), con contratto a tempo indeterminato, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, licenziati nel corso dell'anno 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 795.156,48.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 109 unita', ex dipendenti della societa' ENEL POWER (Cagliari), con contratto a tempo indeterminato, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, licenziati in date diverse nel corso dell'anno 2005.
La concessione del trattamento di mobilita' decorre, per ciascun lavoratore interessato, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 919.951,44.
 
Art. 3.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 2, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.715.107,92, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 172
 
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