Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2006
Assegnazione delle risorse accantonate e vincolate dal decreto ministeriale 27 agosto 2004 per gli ospedali classificati e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Programma di investimenti articolo 20 legge n. 67/1988.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;
Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha autorizzato, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, un'ulteriore spesa di lire 30 miliardi, a incremento del programma di investimenti ex art. 20 legge 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire;
Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire - per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanita' possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/88, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-Regioni;
Vista la delibera CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse assegnate dalla citata legge 388/2000, pari a euro 1.239.684.455,44 (lire 2.400.363.820.535), nella quale viene riservata agli enti la richiamata quota nella misura di euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanita', da ripartire con successivo provvedimento;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita' legge n. 67/88 e legge n. 388/2000) che ridetermina le risorse assegnate agli enti dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44;
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonche' delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita' la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con decreto ministeriale 12 dicembre 2003 e successive modifiche e' disciplinato il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte delle risorse riservate dalla citata delibera CIPE 65/2002 come rideterminata dalla delibera CIPE 63/2004 e che accantona per l'anno 2004 la somma di euro 12.002.517,00 per gli ospedali classificati e la somma di euro 4.950.000,00 per gli istituti zooprofilattici sperimentali da assegnare con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che le stesse rivestono carattere di priorita';
Acquisito in data 20 aprile 2006 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
E' assegnata, a valere sulla delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli ospedali classificati indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 12.002.517,00, per le finalita' per ciascuno specificate.
E' assegnata, a valere sulla delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 4.950.000,00 per le finalita' per ciascuno specificate.
 
Art. 2.
Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo atto, su richiesta degli enti interessati, secondo le procedure previste nell'Accordo tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', previo parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2006
Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 120
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 6 della G.U. <----
 
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