Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 agosto 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Lenck Petra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Lenck Petra, nata il 19 aprile 1969 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Steuerberaterin» conseguito in Germania in data 22 marzo 2001, come attestato dal «Steuerberaterkammer Berlin», ai fini dell'accesso all'albo «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom - Kauffrau» conseguito presso la Technische Universitat Berlin» (Germania) in data 28 aprile 1997 e ha superato l'esame di commercialista in data 31 gennaio 2001 presso la Direzione superiore delle finanze di Berlino;
Considerato che la sig.ra Lenck possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Germania dal 1997 al 2003, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Lenck Petra, nata il 19 aprile 1969 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2); diritto tributario; 3) deontologia professionale.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.
 
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