Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006
Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea-Bitetto. (Deliberazione n. 95/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:
il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato ed integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, ed infine dal comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca precisazioni in tema di limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'allegato 1, include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale adriatico» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto», per la quale indica un costo complessivo di 742,149 Meuro, e che, nell'allegato 2, riporta, tra le opere che interessano la regione Puglia, l'«asse ferroviario Bari-Taranto»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il Piano di priorita' degli investimenti (PPI) - edizione ottobre 2003 di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), approvato da questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, che, in particolare per quanto concerne gli investimenti al Sud, individua un programma di acceleramento per alcuni investimenti ferroviari, tra i quali e' compreso il «raddoppio Bari-Taranto: tratta Bari S. Andrea-Bitetto e tratta Castellaneta-Palagianello-Massafra, prevedendo, tramite l'inserimento di clausole contrattuali nei contratti di appalto, una nuova programmazione delle attivita' finalizzata ad accelerare la realizzazione dei lavori e ad anticipare l'attivazione degli impianti, a fronte di maggiori oneri di appalto;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 22, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sul 2° addendum al Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI);
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 22/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» ed ha contestualmente assegnato a RFI contributi massimi pluriennali, a valere sui limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2005 e 2006, pari a 2,837 milioni di euro complessivi, in grado di sviluppare un volume di investimenti pari a 31 milioni di euro;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa al «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto, raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto»;
Considerato che questo Comitato, con delibera 29 luglio 2005, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 57/2006), ha approvato, oltre il gia' citato progetto preliminare del «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto», il progetto preliminare del «collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara» del pari incluso nella citata infrastruttura strategica «Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto»;
Considerato che il costo del progetto preliminare della tratta Bari S. Andrea-Bitetto, quantificato in 200 milioni di euro, include l'importo di 24 milioni di euro previsti, quale premio di acceleramento, per consentire la riduzione dei tempi di realizzazione;
Considerato che il CUP assegnato al progetto e' il seguente: J71H92000030008;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento si inquadra nel completamento del raddoppio della esistente linea ferroviaria Bari-Taranto e prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario che si sviluppa in variante rispetto al tracciato esistente, by-passando l'abitato di Modugno e sviluppandosi per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda;
che il progetto comprende la realizzazione di due nuove fermate, Bari Villaggio dei lavoratori e Modugno, e un posto di comunicazione;
che la potenzialita' di offerta della linea resa disponibile dall'intervento consente un forte aumento dei treni regionali e dei treni merci, rispondendo agli obiettivi di servire l'indotto dei viaggiatori gravitanti nell'area metropolitana di Bari e di soddisfare le esigenze legate allo sviluppo del traffico intermodale;
che il progetto definitivo e' stato sviluppato nel rispetto delle specifiche funzionali e tecniche fornite da RFI per il progetto preliminare e, in particolare:
velocita' di progetto 200 km/h, tranne che per il tratto iniziale dal lato S. Andrea, dove e' prevista una velocita' di 100 km/h;
interasse binari pari a 4 m;
pendenza massima 12 per mille;
codifica traffico combinato P80;
sagoma cinematica «C»;
modulo binari di stazione 650 m;
che il suddetto progetto definitivo e' corredato dal «programma di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi»;
che le principali differenze rispetto al progetto preliminare consistono:
in una impostazione delle scarpate di scavo dei tratti in trincea molto piu' contenuta, con maggiore impegno planimetrico della sede ferroviaria;
nella eliminazione di una campata del viadotto ferroviario che attraversa la cava dismessa dal chilometro 10+624 al chilometro 10+942;
nella ottimizzazione del sovrappasso pedonale previsto nell'ambito della fermata di Modugno;
che inoltre, al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate in sede di approvazione del progetto preliminare, sono state operate modeste variazioni di tracciato, che tuttavia rientrano nel limite delle fasce del vincolo urbanistico previste nel progetto preliminare, nonche' modifiche alle opere di linea con particolare riferimento alla localizzazione ed estensione delle gallerie artificiali;
che sono intervenute modifiche anche in relazione alla variazione dello stato dei luoghi, intervenuta successivamente alla consegna del progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che il progetto definitivo, integrato dalla dichiarazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, e' stato trasmesso, in data 5 giugno 2005, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che il medesimo progetto definitivo e' stato trasmesso anche alle altre amministrazioni competenti a rilasciare pareri ed autorizzazioni nonche' ai gestori delle opere interferenti;
che il soggetto aggiudicatore, in data 29 luglio 2005, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di pubblica utilita' mediante pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale e su uno a tiratura nazionale;
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 22 novembre 2005, ha comunicato che il progetto definitivo all'esame «non e' sensibilmente diverso da quello preliminare» approvato con la sopra richiamata delibera n. 46/2004 e che ha dato atto di avere verificato la ottemperanza del suddetto progetto definitivo alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla stessa delibera n. 46/2004;
che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 2 gennaio 2006;
che in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002 la regione Puglia non si e' pronunciata sul progetto definitivo all'esame;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, fornendo le motivazioni nel caso in cui non siano state considerate accoglibili le prescrizioni formulate dagli enti interessati; sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' individuato in RFI S.p.a.;
che la modalita' di affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
che l'ultimazione dei lavori e' prevista entro il 2009; sotto l'aspetto finanziario:
che il costo dell'opera nel passaggio al progetto definitivo e' stato valutato dal soggetto aggiudicatore in 228 Meuro, con un incremento di 28 Meuro rispetto al progetto preliminare;
che la analisi costi/benefici, basata su un valore di investimento di 228 Meuro, ha permesso di determinare un «valore attuale netto economico» di circa 16 Meuro ed un «saggio interno di rendimento economico» del 5,8%;
che il soggetto aggiudicatore, con nota 5 agosto 2005, ha proposto di contenere il suddetto incremento entro il limite di 19 Meuro mediante riduzione, da 24 Meuro a 15 Meuro, del premio di acceleramento di cui alle premesse, mantenendo tuttavia invariata la durata dei tempi necessari alla realizzazione dell'opera;
che alla luce della suddetta riduzione i risultati della analisi costi/benefici sono da considerare cautelativi;
che l'ulteriore maggiore costo di 19 Meuro evidenziato dovra' essere reperito nell'ambito delle economie o delle somme a disposizione del soggetto aggiudicatore e che pertanto il limite di spesa del progetto all'esame e' confermato in 200 Meuro;
che la copertura finanziaria del progetto e' cosi' articolata:
142 Meuro a carico fondi afferenti al Contratto di programma 2001-2005 con RFI, inclusivi del citato premio di acceleramento;
27 Meuro a carico delle risorse FESR di cui all'accordo preliminare al 4° addendum sul quale questo Comitato si e' espresso con delibera 22 marzo 2006;
31 Meuro a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004, gia' assegnati con la citata delibera n. 46/2004;
2. delle risultanze della seduta ed in particolare che il rappresentante della regione Puglia, presente in seduta, non ha formulato osservazioni in ordine al progetto all'esame, che risulta approvato all'unanimita';
Delibera:

1 Approvazione progetto definitivo.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono del pari riportate nel citato allegato 1: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira', al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.3 E' altresi' approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori.
1.4 Gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo riportati nell'allegato 2 della presente delibera. 2 Limite di spesa dell'infrastruttura e copertura finanziaria.
2.1 Il premio di acceleramento previsto nel citato PPI per il «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» viene ridotto di 9 milioni di euro.
2.2 Ai sensi dell'art. 10 del 2° addendum al Contratto di programma 2001-2005 con RFI, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera n. 24/2004, ed al fine di integrare la copertura finanziaria dell'opera, il suddetto importo di 9 Meuro dovra' essere riallocato al «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» nell'ambito del prossimo addendum al citato Contratto di programma. 3 Clausole finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.
3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato e da sviluppare in tale fase: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
3.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.
In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 136
 
Allegato 1

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-TARANTO:
RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA-BITETTO

Prescrizioni e raccomandazioni proposte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 Tutela archeologica ed architettonica. 2 Ambiente. 3 Viabilita'. 4 Interferenze. 1 Tutela archeologica ed architettonica.
Tutti i lavori dovranno essere condotti con le dovute cautele ed accorgimenti, in special modo il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori delle aree di cantierizzazione e della viabilita' di servizio.
Si raccomanda di comunicare con urgenza eventuali rinvenimenti di ambienti di natura ipogeica.
Preliminarmente all'esecuzione dei lavori sara' necessario condurre uno scavo archeologico in quelle aree definite ad alto rischio perche' direttamente interessate dall'attraversamento della nuova linea. A tal proposito, prima dell'avvio dei lavori, dovranno essere previsti oneri e modalita' di esecuzione per il recupero e la salvaguardia delle emergenze per i siti, in particolare, individuati dalla progressiva 8+050 - 8+176, sito 12, progressiva 9+382 - 9+664, siti 13, 14, 16, 17 (vedi elaborato progettuale L022 00 D 15 RG AHU00000 002 A)». 2 Ambiente.
Dovra' essere completata l'indagine della localizzazione delle aree da utilizzare per il reimpianto degli olivi (limitata in progetto al solo tratto di ferrovia da dismettere) dimostrandone l'idonea tecnica.
Dovra' essere reso vincolante ai fini contrattuali tutto il documento «Progetto ambientale della cantierizzazione» adeguando opportunamente il capitolato speciale d'appalto.
Dovranno rispettarsi, in fase di cantiere, i limiti di rumore individuati dalle Amministrazioni competenti (ancorche' in deroga) piuttosto che il limite fisso di 70 dB(A).
Dovranno adottarsi come misure di mitigazione del rumore tutto quanto suggerito/indicato a pag. 44 del punto 6.7 «Prescrizioni generali di gestione del cantiere» del documento LO 22 00 D 15 RH IM 0000 004 A.
Le canalizzazioni di convogliamento delle acque meteoriche di piattaforma verso la Lama Sinata dovranno essere realizzate senza occupare fasce di suolo eccedenti l'ingombro della tubazione e della relativa pista di servizio.
Dovra' prevedersi il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque provenienti dal sistema di drenaggio della piattaforma ferroviaria nei punti di recapito alla Lama Sinata. Ove si possano realizzare interventi che consentano la diffusione delle acque meteoriche senza il loro concentramento e recapito nella Lama Sinata, si potra' derogare dal monitoraggio qualitativo e quantitativo di tali acque meteoriche.
Dovra' prevedersi un sistema di intercettazione degli sversamenti accidentali (e relative procedure d'intervento e di monitoraggio/controllo) prima del conferimento alla Lama Sinata per garantire la qualita' dello sversamento anche in caso di eventi incidentali. Ove si dimostri, con specifica «analisi di rischio», l'estrema improbabilita' di «sversamenti accidentali» si potra' derogare dalla realizzazione del sistema di intercettazione ivi indicato a seguito delle conclusioni della «analisi di rischio» che dovra' essere predisposta anticipatamente all'espletamento della gara di appalto.
Per quanto riguarda le opere a verde si dovra':
utilizzare per la miscela delle sementi per l'inerbimento e per le essenze arbustive specie autoctone della Puglia e coerenti con le caratteristiche ecologiche degli ambienti xerici mediterranei;
prevedere un maggiore numero di specie arbustive per l'aumento della biodiversita', in particolare gli arbusti bassi, e appartenenti a fitocenosi della serie climatica della vegetazione autoctona;
effettuare il riporto di terreno vegetale e l'inerbimento sulle scarpate ferroviarie in rilevato e trincea nei tratti a pendenza 2:3;
estendere il periodo minimo di garanzia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori sino alla fine della successiva seconda stagione vegetativa.
Il progetto delle mitigazioni acustiche dovra' uniformarsi alle norme ISO 9613 (parte 1 e 11) e UNI 9884 (mappe di rumore).
La verifica di attuazione dovra' riguardare anche il programma di risanamento acustico lungo la linea storica nei tratti immediatamente adiacenti il tratto in oggetto.
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovra' essere completato attenendosi alle linee guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA prevedendo anche specifiche attivita' relative a sottosuolo, fauna e ecosistemi, radiazioni non ionizzanti, stato fisico dei luoghi, aree di cantiere e viabilita', rifiuti e materiali di scavo/approvvigionamento, salute pubblica, e dovra' essere integrato secondo quanto di seguito indicato:
indicazione dei dettagli tecnici di ogni opera di captazione idrica potenzialmente interessata dall'opera (tipo, uso, profondita', posizione, filtri);
previsione di specifiche attivita' di rilevamento dei livelli di vibrazione in fase di cantiere in corrispondenza di tutti i ricettori potenzialmente penalizzati;
documentazione dello stato dei luoghi precedentemente all'inizio dei lavori mediante apposito rilievo fotografico di dettaglio a terra da estendersi ad una fascia di almeno 100 m dal limite degli espropri (permanenti e temporanei) e riportando sulla cartografia di progetto aggiornata la collocazione dei limiti di ripresa. Le risultanze del rilievo fotogafico di dettaglio dovranno essere utilizzate a supporto della progettazione esecutiva delle misure mitigatrici e per l'esauriente esame, in sede di verifica di attuazione, del corretto ripristino dello stato dei luoghi, ove richiesto.
Nei documenti contrattuali dovra' risultare vincolante l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 (o Regolamento CE 761/2000);
Si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione degli impatti ambientali collegati all'esercizio delle nuove aree di stoccaggio materiali anche in base ad un dettagliato schema di movimentazione dei materiali da allestirsi in base alle distinte necessita' di ciascun cantiere di lavorazione.
Per i trulli 26, 27, 52 e 55, posti nelle immediate vicinanze del tracciato, dovra' essere posta la massima cura in fase di costruzione, al fine di non pregiudicarne lo stato, inglobandoli eventualmente nella fascia, di esproprio dell'infrastruttura e provvedendo al risanamento e conservazione.
Relativamente alle opere a verde da collocare in corrispondenza delle gallerie artificiali si dovra' prevedere l'inserimento di essenze a portamento arbustivo tali da rimuovere gli impedimenti di gestione tecnica del manufatto e apportare elementi di pregio paesaggistico. 3 Viabilita'.
Dovranno essere adottate tipologie costruttive per ridurre al minimo i tempi di esecuzione e, quindi, il disagio per la circolazione della tangenziale di Bari.
Prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere prodotta apposita planimetria della segnaletica verticale, orizzontale, complementare luminosa e non.
Il traffico dovra' essere deviato sulla variante provvisoria a seguito di apposita stesura di verbale di sopralluogo redatto in contraddittorio tra ANAS S.p.A. e R.F.I. S.p.a.
La manutenzione della variante provvisoria (tappeto di usura, segnaletica, illuminazione, segnalazioni, ecc.) dovra' essere a carico di R.F.I. S.p.A., la quale dovra', in ogni momento, far osservare l'apposita segnaletica, predisposta sulla deviazione stessa, tutte le norme di sicurezza del traffico come previsto dal vigente C.d.S ed ogni altra eventuale disposizione che venisse impartita a giudizio insindacabile dell'ANAS.
La R.FI. S.p.A. rimane unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti stradali che dovessero avvenire in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere tutte, nessuna esclusa, restandone completamente sollevata l'ANAS da ogni e qualsivoglia responsabilita' a riguardo.
Il collaudo delle opere in c.a. (art. 7 L. 1086/71) dovra' essere e effettuato da almeno un funzionario dell'ANAS, che verra' individuato dal Compartimento e mediante regolare incarico a cura e spese di R.F.I. S.p.A, entro i successivi trenta giorni dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione del sottopasso ferroviario. Ad esito favorevole del collaudo statico potra' avvenire il ripristino della circolazione sul tracciato originario della Tangenziale e la dismissione della variante provvisoria (a cura e spese di R.FI S.p.A).
Prima dell'esecuzione dei lavori si dovra' procedere alla stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra R.F.I S.p.A. e ANAS S.p.A. durante l'esecuzione dei lavori e ai fini della manutenzione delle opere eseguite a lavori ultimati. 4 Interferenze.
Dovranno essere risolte le 3 interferenze Italgas individuate che comportano una spesa preventivata di 157.309 euro + IVA con tempi di esecuzione di almeno un anno da effettuare solo a seguito di formale richiesta del soggetto aggiudicatore e sua accettazione integrale dei costi da sostenere.
Dovranno essere spostati gli impianti di media e bassa tensione interferenti con le opere in oggetto con un importo da quantificare a cura di ENEL a seguito di specifica richiesta, da presentare con congruo anticipo, da parte del soggetto aggiudicatore.
 
Allegato 2

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-TARANTO:
RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA-BITETTO

Stralcio dell'elenco degli elaborati del progetto definitivo relativi agli immobili da espropriare.

----> Vedere elenco a pag. 61 <----
 
Allegato 3

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-TARANTO:
RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA - BITETTO

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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