Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Hub interportuali area romana - Allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilita' ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di RomaFiumicino. (Deliberazione n. 109/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 - che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;
Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, decreto con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito degli «Hub interportuali e portuali», il «Sistema interportuale area romana» per il quale indica un costo di 149.772.000 euro;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP (codice unico di progetto), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali e' incluso l'intervento «Hub interportuale area romana: Fiumicino» alla voce «Hub interportuali area romana»;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. 001/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 21 febbraio 2005, n. 91, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Hub interportuale area romana - allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilita' ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino», proponendone il finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;
Vista la successiva nota 15 marzo 2005, n. 146, con la quale la suddetta Amministrazione ha trasmesso la scheda di cui alla richiamata delibera n. 63/2003;
Considerato che il sistema interportuale dell'area romana e' compreso nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, nell'ambito degli «Hub interportuali e portuali»;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che, con delibera 27 maggio 2005, n. 66, questo Comitato ha assegnato alla regione Lazio, individuata quale soggetto aggiudicatore dell'intervento sopra specificato, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 18.000.000 euro - imputando l'onere relativo sul 5° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003 - e demandando alla Regione stessa ed al comune di Fiumicino di appurare se incombesse al Consorzio Interporto di Fiumicino (C.I.R.F. S.p.a.) provvedere alla realizzazione dell'opera con proprie risorse ai sensi della convenzione urbanistica stipulata con il suddetto Comune il 17 aprile 2003, con l'onere, nell'affermativa, di rivisitazione di detta convenzione in modo da porre a carico della menzionata societa' oneri diversi di pari o maggiore entita' economica;
Considerato che si e' poi reso necessario procedere pregiudizialmente alle verifiche di cui sopra al fine di definire in modo piu' puntuale i termini di concessione del finanziamento si' che la citata delibera non ha conseguito concreta operativita';
Considerato che, con nota 11 gennaio 2006, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato gli atti adottati dal comune di Fiumicino a seguito delle verifiche previste, unitamente alla nota di trasmissione della regione Lazio;
Considerato che, con nota 28 marzo 2006, n. 234, il menzionato Ministero ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria aggiornata relativa all'intervento in questione, proponendo la conferma del finanziamento a suo tempo concesso all'opera con le prescrizioni formulate;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: - sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'opera riguarda l'allacciamento tra la autostrada Roma-Civitavecchia A12 e la viabilita' ordinaria del comune di Fiumicino a supporto della piastra logistica di Roma-Fiumicino;
che l'HUB interportuale di Fiumicino rappresenta uno dei tre HUB interportuali ricompresi nell'area romana, insieme a Civitavecchia e Tivoli, previsti dal piano regionale delle merci approvato dalla regione Lazio con deliberazione del consiglio del 23 dicembre 1999, n. 606;
che il progetto prevede la realizzazione, come collegamento indispensabile al funzionamento logistico dell'interporto, ad est dell'area, di uno svincolo sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia e, lungo il perimetro sud, di un asse veicolare che raccorda lo svincolo all'area di intervento;
che tale scelta progettuale permette di mantenere inalterato l'attuale assetto viario dei luoghi circostanti e di predisporre una viabilita' adeguata per i previsti collegamenti a sud dell'area, con effetti di decongestionamento della rete viaria - sia di adduzione che di distribuzione delle merci - determinati dalla razionalizzazione della movimentazione nell'ambito dell'area stessa;
che, con delibere consiliari n. 137/1999, en. 159/1999, e' stato adottato il piano regolatore generale (PRG) del comune di Fiumicino;
che, nell'ambito delle procedure poste in essere dal comune di Fiumicino con il supporto del CIRF per la realizzazione del piano particolareggiato concernente l'attuazione del programma degli interventi della zona M1 di detto PRG, sono state riportate le «infrastrutture per lo svincolo autostradale di collegamento all'autostrada A12 Roma-Civitavecchia» e che il piano particolareggiato e' stato approvato con delibera consiliare 12 aprile 2001, n. 44;
che il citato comune, con delibera del consiglio comunale 6 marzo 2002, ha ratificato l'accordo di programma siglato l'11 febbraio 2002 tra la regione Lazio e il Comune stesso e che consente l'attuazione del programma degli interventi per la realizzazione dell'interporto, nel frattempo inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche e successivamente incluso nella menzionata intesa generale quadro tra Governo e Regione;
che quindi il piano particolareggiato dell'interporto, sul quale l'Assessorato regionale per le politiche dell'ambiente - Dipartimento ambiente e protezione civile aveva formulato - qualificandolo «progetto preliminare, con nota 4 gennaio 2001, n. 119, pronuncia di compatibilita' ambientale con prescrizioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, era comprensivo dell'opera all'esame;
che al procedimento finalizzato alla realizzazione del complesso degli interventi previsti per l'interporto Roma-Fiumicino e' stata data pubblicita' attraverso l'avviso di deposito in libera visione al pubblico degli elaborati progettuali su alcuni quotidiani, sull'albo pretorio e sui tabelloni per pubbliche affissioni e che in merito al contenuto di detti elaborati non sono pervenute osservazioni;
che con decreto 3 aprile 2002 il presidente della regione Lazio ha approvato ed adottato, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il menzionato accordo di programma con il comune di Fiumicino per «Interporto Roma Fiumicino in localita' le Vignole, variante al PRG vigente da zona H - Agro Romano - sottozona H3 - Agro Romano vincolato, a zona in parte zona M - sottozona M1 - attrezzature di servizi pubblici generali e in parte zona F - ristrutturazione urbanistica - sottozona F1»; e che l'accordo stesso e' stato pubblicato sul B.U.R.L. in data 30 aprile 2002;
che successivamente la Giunta regionale con deliberazione del 26 febbraio 2003 ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo di programma per l'approvazione della «Variante al P.R.G. vigente per le aree ricadenti nel territorio del comune di Roma e interessate dal progetto concernente la piattaforma logistica di Fiumicino»;
che in data 17 aprile 2003 il comune di Fiumicino e il C.I.R.F. S.p.a. hanno stipulato la convenzione urbanistica richiamata in premessa per dare attuazione al citato piano particolareggiato ed agli atti ed intese ad esso relativi;
che, nell'ambito degli accordi di cui alla citata convenzione con il C.I.R.F., il comune di Fiumicino ha fatto sviluppare il progetto definitivo dell'opera, sottoponendolo all'approvazione di «Autostrade per l'Italia S.p.a.», ottenuta il 15 giugno 2004, e dell'ANAS S.p.a., conseguita il 2 luglio 2004;
che il comune di Fiumicino ha approvato, con prescrizioni, detto progetto nell'ambito della conferenza di servizi indetta in data 8 luglio 2004 e che si e' poi perfezionata il 6 ottobre 2004 con l'acquisizione del parere favorevole del comune di Roma;
che in sede di conferenza dei servizi e' stato acquisito anche il parere favorevole dell'ufficio V.I.A. della regione Lazio, parere con il quale e' stata confermata la pronuncia di compatibilita' ambientale resa in sede di esame del piano particolareggiato dell'intero interporto;
che il comune di Fiumicino ha trasmesso il progetto come sopra approvato alla regione Lazio che ha rilevato il carattere pubblico dell'opera in esame, in quanto svincolo di supporto all'intera piastra logistica comprendente l'interporto e, intendendo qualificarsi a tutti i titoli quale «soggetto aggiudicatore», ha sottoposto il progetto stesso all'esame di congruita' tecnico-economica del comitato regionale per i lavori pubblici, che, ai fini suddetti, ha reso parere favorevole in data 2 agosto 2004, con nota n. 4901;
che, pertanto, proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento, la regione Lazio, d'intesa con i comuni interessati e in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha presentato, con nota 18 ottobre 2004, n. 180122/2D/00, istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dell'opera - per un importo di 18.009.446,78 - a valere sui fondi della c.d. «legge obiettivo» (la citata legge n. 443/2001);
che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita' sono state effettuate dal Comune;
che pertanto il progetto definitivo e' dotato delle autorizzazioni necessarie dal punto di vista della compatibilita' ambientale, localizzazione urbanistica, pubblica utilita' e vincolo preordinato all'esproprio, ottenute tramite le procedure ordinarie iniziate - come sopra esposto - antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 190/2002 e concluse nel 2004;
che la citata convenzione urbanistica stipulata tra il comune di Fiumicino e il C.I.R.F., all'art. 3, Opere di urbanizzazione, paragrafo 3), denominato «infrastrutture per lo svincolo autostradale e per il terminal ferroviario con relativo raccordo», prevede tra l'altro per il C.I.R.F. «l'obbligo, senza possibilita' di scomputo, alla costruzione dello svincolo autostradale e cessione delle opere e delle relative aree alla Autostrade S.p.a. (o aventi causa)»;
che con delibera di Giunta comunale 20 luglio 2005, n. 158, il comune di Fiumicino ha apportato i chiarimenti richiesti circa gli obblighi che il C.I.R.F. S.p.a. ha assunto in relazione alla citata convenzione urbanistica, chiarendo, in particolare, che per quanto riguarda la realizzazione sia dello svincolo autostradale - oggetto della presente istruttoria - che del raccordo al terminal ferroviario, il C.I.R.F. S.p.a. svolge un ruolo di mero soggetto promotore senza che siano posti a suo carico gli oneri relativi alla realizzazione di tali opere;
che pertanto in data 19 settembre 2005 e' stato stipulato l'atto integrativo alla citata convenzione urbanistica, con il quale si da' atto che il C.I.R.F. ha costituito «Interporto Romano S.r.l.», cui ha conferito il ramo d'azienda relativo alla realizzazione della piattaforma logistica dell'interporto, e che, tra l'altro, reca modifica del punto 3) dell'art. 3 della convenzione, la cui nuova formulazione prevede che il C.I.R.F. stesso, relativamente alle infrastrutture di collegamento alla rete viaria e ferroviaria, si qualifichi come mero soggetto promotore e si obblighi a promuovere la realizzazione delle due citate infrastrutture con finanziamenti pubblici;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che l'infrastruttura all'esame supportera' anche la piastra logistica di Roma per gli interventi gia' realizzati (Cargo-City della Aeroporti di Roma S.p.a.) e per quelli da realizzare nell'area (Business Park, etc.) e propone di porre a carico della Regione l'onere di assicurare forme di partecipazione o comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta; sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore viene individuato nella regione Lazio;
che la modalita' prevista per l'affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
che preliminarmente alla pubblicazione del bando la Direzione generale infrastrutture procedera' alla integrazione del progetto con la redazione dei necessari documenti di gara ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed alla validazione delle documentazioni;
che il tempo complessivo dall'espletamento delle attivita' progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera e' stimato in venti mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara;
che il CUP attribuito al progetto all'esame e' F51B01000060001; sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo dell'intervento e' quantificato in 18.009.446,78 euro (rectius 18.009.446,88 euro), cosi' articolati:

=====================================================================
Voce | Importo | =====================================================================
|Parziale |Totale - Lavori a gara: | |
lavori a corpo |5.969.379,52 |
lavori a misura |5.515.927,36 | Totale | |11.485.306,88 - somme a disposizione |3.787.073,82 | - I.V.A. | |2.737.066,18 Totale investimento | |18.009.446,88

che l'importo di cui sopra ricomprende l'effettuazione delle attivita' archeologiche richieste in sede di conferenza di servizi e da appaltare (92.810,40 euro) e opere di mitigazione ambientale per 143.801,25 euro;
che le somme a disposizione includono 710.784,83 euro per le attivita' di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, nonche' per le attivita' di direzione lavori e di collaudo;
che la stima dei lavori risulta fatta sulla base dell'elenco prezzi ANAS - aggiornamento 2002;
che il quadro economico di progetto e' stato revisionato in relazione alle esigenze della stazione appaltante quale soggetto pubblico;
che il piano economico-finanziario non evidenzia rientri derivanti dalla gestione dell'opera, posto che lo svincolo stesso non sara' dotato di strutture di riscossione di pedaggio ed il passaggio sara' libero, come espressamente confermato nella relazione istruttoria aggiornata;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea pero' come dalla realizzazione del raccordo scaturiscano benefici di varia natura, indotti sul territorio dallo svolgimento delle attivita' interportuali, ma di difficile e complessa quantificazione economica;
che in definitiva il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'infrastruttura stradale alla piastra logistica consentira' la piena estrinsecazione del piano di investimento dell'interporto, programmato sui prossimi quattro anni e coinvolgente un investimento privato di circa 500 Meuro, e comportera', a regime, l'incremento dell'occupazione dell'area;
Delibera:

1. Concessione contributo.
1.1 Per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento «HUB interportuale area romana - allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilita' ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino» viene assegnato alla regione Lazio un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 18.000.000 euro. L'onere relativo e' imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2006: la quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 1.577.000 euro.
1.2 L'effettiva erogazione del contributo e' subordinata alla realizzazione di almeno un primo stralcio funzionale delle opere interne dell'interporto: la relativa verifica sara' effettuata a cura della Regione, che provvedera' a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta realizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla segreteria di questo comitato.
1.3 La regione Lazio provvedera' ad assicurare forme di partecipazione o comunque di utilizzo delle strutture interportuali agli altri operatori che ne facciano richiesta, fissando, per quanto di propria competenza, i criteri di determinazione delle tariffe interportuali. 2. Disposizioni finali.
2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.
2.2 Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 138
 
Allegato

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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