Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CIRCOLARE 31 luglio 2006
Disciplina degli invii di corrispondenza massiva, di cui all'articolo 1, decreto ministeriale 12 maggio 2006.

Il decreto del Ministero delle comunicazioni 12 maggio 2006 reca «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero» (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), con particolare riferimento agli invii di corrispondenza massiva (articoli 1 e 2). A) Natura degli invii di corrispondenza massiva.
La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio (GUCE L 15 del 21 gennaio 1998) non fornisce una definizione espressa di corrispondenza massiva. Tuttavia il mercato del prodotto di riferimento e' identificabile, sulla scorta della medesima direttiva e del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che l'ha recepita (Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182), nonche' della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali 98/C 39/02 (GUCE C 39 del 6 febbraio 1998, paragrafo 2.3), nel mercato della corrispondenza ordinaria. Rientrano dunque nella fattispecie «corrispondenza massiva», caratterizzata dalla consegna in grandi quantita' presso i punti di accesso individuati dal fornitore del servizio universale, i soli invii di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: si tratta di invii il cui contenuto sia una «... comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro ...», essendo ricompresa in tale definizione anche la cd. «posta elettronica ibrida», precedentemente regolata dai decretidel Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49) e 17 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61). Ne sono invece esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta: riviste, libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari, sia gli invii a contenuto pubblicitario e la pubblicita' diretta per corrispondenza, caratterizzati anch'essi dall'identicita' del messaggio oggetto dell'invio. Al contrario, vi rientrano avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche, non suscettibili di essere considerati «pubblicita' diretta per corrispondenza» come specificato nella menzionata Comunicazione della Commissione (cap. 1, 9° capoverso, p. 5). B) Soggetti che possono accedere al servizio.
Il servizio di corrispondenza massiva e' destinato a veicolare grandi quantita' di corrispondenza, prodotta principalmente dai cd. «utenti professionali» (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 2.5, paragrafo 1, p. 8), consegnata al fornitore del servizio universale secondo standard di lavorazione predefiniti (art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 maggio 2006).
Tale categoria di utenti, in qualita' di mittente dell'invio postale, provvede ad effettuare in proprio le prelavorazioni della posta e consegna la corrispondenza presmistata direttamente ai punti di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in alternativa, si avvale di altri operatori che agiscono in veste di intermediario tra il mittente dell'invio e il fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 1, 16, capoverso, p. 6).
Le attivita' di postalizzazione sopra descritte, svolte dagli intermediari, sono al di fuori del servizio postale universale e dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale. Per tale ragione, gli intermediari, qualora non siano gia' in possesso di autorizzazione generale conseguita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999, sono tenuti al conseguimento dell'autorizzazione prevista e pertanto, in qualita' dioperatori, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 76), cosi' come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134 (Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006, n. 75).
La domanda di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di invii per corrispondenza massiva, unitamente alla documentazione richiesta, dovra' essere formulata secondo l'allegato 1 del citato decreto n. 134/2006.
Gli operatori gia' titolari di una autorizzazione generale che intendono svolgere il servizio di invii per corrispondenza massiva dovranno tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto 1) dell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n. 134, all'ufficio II della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
Roma, 31 luglio 2006
Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
Fiorentino
 
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