Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
96, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto
legislativo 10 aprile 2006, n. 195, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva
83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile
2003, n. L 97.
- La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del
19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n.
L 263.
- La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 giugno 1989, n. L 183.
- La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del
30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, e' pubblicata
nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del
30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del
30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in
materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei
lavoratori di attrezzature di protezione individuale
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre
1989, n. L 393.
- La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio
1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che
comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio
1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e di salute per le attivita' lavorative svolte su
attrezzature munite di videoterminali e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990, n.
L 196.
- La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del
26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1990, n. L 374.
- La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre
1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268.
- La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n.
L 335.
- La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno
1997 che modifica per la prima volta la direttiva
90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n.
L 179.
- La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998
sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio
1998, n. L 131.
- La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile
1999 che modifica per la seconda volta la direttiva
90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva
89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni
minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle
premesse.
- La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva
89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.
- La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime
di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n.
L 42.
- La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva
83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile
2003, n. L 97.



 
Art. 2. Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il seguente:
«Titolo VI-bis

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD
AMIANTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 59-bis.
Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.

Art. 59-ter.
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 59-quater.
Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

Art. 59-sexies.
Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo' comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 59-octies.
Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

Art. 59-nonies.
Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 59-decies.
Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.

Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Art. 59-terdecies.
Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita' del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».



Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art.
1.
- Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in nota alle
premesse.
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
supplemento ordinario.



 
Art. 3.
Sanzioni

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;
d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».



Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63,
commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5;
86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n)
e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1,
2 e 3, 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies,
comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e
3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67,
comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli
articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater,
commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli
articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7;
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;
59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi
3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».



 
Art. 4.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.



Nota all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
dispone:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».



 
Art. 5.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.



Nota all'art. 5:
- Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario,
abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad
amianto durante il lavoro.».



 
Art. 6.
Invarianza degli oneri

1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone