Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 settembre 2006
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da Euro 10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002;
Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 80775, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», millesimo 2006;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:

Art. 1.
Le monete d'argento da Euro 10, celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione fior di conio ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.
 
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 200.000,00 pari a n. 20.000 monete.
 
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2007, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di Euro 1.500,00 a persona;
mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca - via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;
mediante collegamento Internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
Il pagamento delle monete ordinate puo' essere effettuato anticipatamente:
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.
Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unita', con l'opzione per ulteriori 2.000 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.
L'opzione verra' concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilita' residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.
I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
da 1 a 1.000 unita' Euro 36,00;
da 1.001 a 2.000 unita' Euro 35,28.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
La spedizione delle monete da parte dell'Istituto avverra' al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto versamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 
Art. 4.
La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2006
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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