Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PADOVA
DECRETO RETTORALE 4 settembre 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 57 dello statuto dell'Universita' degli studi di Padova;
Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Visto il decreto rettorale n. 567 prot. n. 12891 del 25 marzo 2003 con cui veniva costituita la commissione incaricata all'elaborazione di un progetto di una scuola di eccellenza presso l'Universita' di Padova;
Richiamata la delibera del Senato accademico allargato del 22 febbraio 2006 con la quale venivano deliberati l'inserimento nello statuto di Ateneo dell'art. 28-bis, rubricato «Strutture didattico-scientifiche speciali» e, contestualmente, l'approvazione dello Statuto della Scuola Galileiana di Studi Superiori;
Vista la nota indirizzata al MIUR in data 15 marzo 2006, prot. n. 14452 con la quale si trasmetteva la delibera sopra citata per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Preso atto dei rilievi espressi dal Ministero con nota del 18 maggio 2006, prot. n. 2085;
Considerata la nota dell'8 giugno 2006, prot. n. 30839/2006 con la quale si comunicava al Ministero il recepimento dei rilievi formulati, con riguardo all'art. 11 dello statuto della Scuola;
Decreta:
Art. 1.
Di integrare lo statuto di Ateneo con l'art. 28-bis: «Strutture didattico-scientifiche speciali»: «Nell'Universita' e' istituita la Scuola Galileiana di Studi Superiori, disciplinata da un proprio statuto e regolamento.».
 
Art. 2.
Di approvare lo statuto della Scuola Galileiana di Studi Superiori, recependo, nella nuova formulazione data all'art. 11, i rilievi del Ministero, statuto che fa parte integrante sostanziale del presente decreto.
 
Art. 3.
Di incaricare il servizio statuto e regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio generale dei decreti.

Padova, 4 settembre 2006
Il rettore: Milanesi
 
Allegato

STATUTO DELLA SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI EMANATO CON
DECRETO RETTORALE n. 2543 DEL 4 SETTEMBRE 2006

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
Carattere e finalita' della Scuola
La Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova e' una struttura didattica e scientifica speciale dell'Universita' di Padova (nel seguito Universita), dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed istituita ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello statuto dell'Universita'.
Fine precipuo della Scuola e' lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, la promozione dei saperi e la loro trasmissione. La Scuola si ispira ai principi fondamentali dello statuto dell'Universita'.
Le classi in cui si articola l'attivita' della Scuola vengono istituite con decreto rettorale che da' esecuzione ad apposita delibera del Senato accademico dell'Universita', su proposta del consiglio direttivo della Scuola, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Universita' ed il Nucleo di valutazione.
All'atto della costituzione della Scuola, sono istituite le due classi di scienze morali e di scienze naturali.
Nella Scuola si tengono corsi ordinari per gli allievi, contestualmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Universita'.
L'ammissione ai corsi avviene tramite selezione pubblica alla quale possono partecipare, senza alcuna distinzione, gli studenti che intendono iscriversi all'Universita' interessati all'attivita' delle classi della Scuola.
La Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle strutture e nei laboratori dell'Universita' e puo' stipulare accordi, convenzioni e contratti di ricerca con strutture dell'Universita', con enti pubblici e privati e con singoli studiosi.
La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza. I risultati sono oggetto di pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dall'Universita' per la proprieta' intellettuale.
La Scuola promuove e organizza ogni attivita' culturale e di formazione intesa al migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Art. 2.
Cooperazione internazionale
La Scuola promuove la cooperazione internazionale, favorendo la mobilita' di studenti e insegnanti, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 3.
Personale
La Scuola si avvale di professori, ricercatori, dirigenti e personale amministrativo e tecnico dell'Universita'.
La Scuola inoltre puo':
a) nominare professori a contratto;
b) stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri;
c) avvalersi di personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo.
Art. 4.
Attivita' amministrativa e tecnica
I servizi necessari al perseguimento delle finalita' istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Universita' impiegato nella Scuola.
L'attivita' amministrativa viene condotta secondo quanto previsto per le strutture autonome dal Titolo 10 del regolamento amministrativo contabile dell'Universita'.
Titolo II
ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA
Art. 5.
Organi
Sono organi di governo della Scuola:
a) il direttore;
b) il vicedirettore;
c) il consiglio direttivo.
Art. 6.
Il direttore e il vicedirettore
Il direttore:
a) rappresenta la Scuola;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
c) stipula le convenzioni e i contratti di propria competenza;
d) prende i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
e) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori, per la parte del loro impegno nella Scuola ad essi delegata dalle rispettive facolta' di appartenenza;
f) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
g) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Scuola, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
h) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico e didattico che gli sono conferite dallo statuto dell'Universita', dal presente statuto e dal regolamento;
i) approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
Il direttore puo' delegare parte delle proprie funzioni a uno o piu' professori scelti tra i professori di ruolo dell'Universita' di Padova con regime di impegno a tempo pieno.
Il direttore e' nominato dal rettore dell'Universita', su designazione del senato accademico, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', con regime di impegno a tempo pieno.
Il direttore dura in carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
Il vicedirettore e' nominato dal rettore dell'Universita', su designazione del senato accademico, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', con regime di impegno a tempo pieno.
Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli deve appartenere ad area scientifico-culturale diversa da quella del direttore.
Il vicedirettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
Art. 7.
Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola.
Esso:
a) ha la conduzione scientifica, didattica e organizzativa della Scuola e delibera sulla relativa gestione nel rispetto del regolamento amministrativo contabile dell'Universita';
b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo proposti all'Universita' e sulle iniziative culturali della Scuola;
c) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
e) delibera nel rispetto delle competenze del consiglio di amministrazione dell'Universita' sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;
f) delibera sull'affidamento di attivita' di cui all'art. 3 e sul relativo trattamento economico; procede ad accordi con i presidi di facolta' dell'Universita' per quanto attiene alle attivita' di docenti dell'Universita' stessa presso la Scuola;
g) procede ad accordi con gli organi dell'Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, relativamente alle attivita' di docenti presso la Scuola, anche al fine di definire compiti istituzionali ad essa dedicati;
h) destina le risorse alle classi della Scuola, le coordina e vigila sul loro funzionamento;
i) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.
Il consiglio direttivo organizza l'attivita' della Scuola avvalendosi della collaborazione dei consigli di classe e di commissioni la cui composizione e' determinata dal consiglio stesso.
Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio direttivo si riunisce per approvare le linee generali del piano di attivita' per l'anno successivo e per formulare all'Universita' le proposte conseguenti.
E' convocato dal direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita', e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 8.
Composizione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato;
c) dal vicedirettore della Scuola;
d) dai coordinatori delle classi della Scuola;
e) da otto docenti, designati dal senato accademico;
f) da due rappresentanti degli allievi della Scuola;
g) dal segretario amministrativo della Scuola.
Le elezioni dei rappresentanti degli allievi avvengono a scrutinio segreto e vengono indette nel mese di dicembre.
La mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validita' dell'organo.
I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni due anni.
I rappresentanti che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.
Il consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio accademico.
Tutti i consiglieri non elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.
Per essere designati nel consiglio direttivo i docenti di cui al punto e), devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di designazione.
Vicepresidente del consiglio direttivo e' il vicedirettore della Scuola.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal segretario amministrativo.
Titolo III
ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 9.
Strutture della Scuola
Le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono organizzate, coordinate e gestite dalle classi della Scuola che si avvalgono delle biblioteche, del Centro di calcolo, del Centro linguistico e di ogni altro Centro di servizio dell'Universita'.
Fanno parte di ciascuna classe i docenti che operano nella Scuola nei rispettivi ambiti disciplinari.
Sono organi delle classi:
a) il coordinatore;
b) il collegio dei docenti.
Il coordinatore rappresenta la classe, convoca e presiede il collegio dei docenti e ne attua le decisioni.
Il coordinatore e' nominato dal direttore della Scuola, su designazione del Senato accademico, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' di discipline rilevanti per la classe. Dura in carica per un triennio accademico e puo' essere riconfermato per non piu' di un triennio consecutivo.
La carica di coordinatore e' incompatibile con quella di direttore o di vicedirettore.
In caso di assenza o impedimento il coordinatore e' sostituito dal professore di prima fascia della classe piu' anziano in ruolo.
Il collegio dei docenti della classe discute gli orientamenti della didattica e della ricerca relativi alla classe ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dal regolamento.
In particolare e' tenuto a esprimere motivato parere sui seguenti punti:
a) affidamento delle attivita' di cui all'art. 3, secondo comma;
b) partecipazione a consorzi o schemi di convenzione per attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
In via deliberativa si pronuncia sui seguenti punti:
a) organizzazione della didattica della classe;
b) approvazione dei piani di studio;
c) orari delle lezioni;
d) esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle classi approvato dal consiglio direttivo;
e) ammissione degli allievi all'esame finale della Scuola.
Il collegio dei docenti della classe e' composto:
a) dal coordinatore che lo presiede;
b) dai docenti universitari titolari degli insegnamenti afferenti alla classe;
c) dai ricercatori universitari impegnati nella classe fino ad un massimo del 50% dei docenti di cui al punto b);
d) da tre rappresentanti degli allievi afferenti alla classe.
Il collegio dei docenti della classe e' convocato dal coordinatore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I rappresentanti degli allievi sono scelti ogni due anni mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di dicembre.
La mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validita' dell'organo.
Art. 10.
Corsi ordinari - disposizioni comuni
I curricula degli allievi hanno la stessa durata dei curricula dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita'.
I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti curriculari, ai quali si affiancano:
a) seminari specifici;
b) lettorati di lingue straniere;
c) esercitazioni di laboratorio.
Gli insegnamenti per i corsi di ciascuna classe vengono deliberati dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, sentito il parere del collegio dei docenti della classe.
Art. 11.
Finanziamenti della Scuola
Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola si provvedera' con appositi trasferimenti ministeriali o con finanziamenti provenienti da enti esterni pubblici o privati.
Art. 12.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al regolamento della Scuola che sara' emanato dal rettore con atto successivo.
 
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