Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 marzo 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «farmaceutico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda e' risultata idonea;
Tenuto conto che in data 8 novembre 2001 l'Universidade Federal Da Paraiba ha rilasciato il titolo di «Farmaceutico» alla sig.ra Ferreira Carvalho Janilda, cittadina brasiliana, nata a Goiana (Brasile) il 27 ottobre 1974;
Tenuto conto che in data 18 marzo 2005 lo Stato della Paraiba - Ufficio Azevedo Bastos, primo ufficio di Stato civile di nascite e morti ed esclusivo di matrimoni, interdizioni e tutele della circoscrizione di Joao Pessoa, ha rilasciato attestazione che in data 3 novembre 2004 la sig.ra Ferreira Carvalho Janilda e' passata ad adottare il cognome di Do Nascimento Ferreira Janilda;
Preso atto pertanto che la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda in virtu' di quanto predetto e' la stessa cui e' stato rilasciato il titolo di farmaceutico in questione;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di farmaceutico, rilasciato in data 8 novembre 2001 dall'Universidade Federal Da Paraiba (Brasile) alla sig.ra Ferreira Carvalho Janilda cittadina brasiliana, nata a Goiana (Brasile) il 27 ottobre 1974 e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.
2. La dott.ssa Do Nascimento Ferreira Janilda e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: Leonardi
 
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