Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DIRETTIVA 2 agosto 2006
Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualita' 2006).

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

E m a n a
la seguente direttiva:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero della solidarieta' sociale, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3 lettera d);
l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3 lettera f).
A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.
Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei progetti/iniziative e, dall'altro, le priorita' e i criteri di valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative/progetti di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di finanziamento puo' essere presentata da una ovvero da piu' associazioni in forma di partenariato, tutte, comunque, in possesso dello stesso requisito di cui al punto precedente (iscrizione ai Registri); nella seconda ipotesi va indicata l'Associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso in cui il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle co-proponenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.
Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto e' in ogni caso l'Associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti giuridici esterni, salvo che nei casi di realizzazione di alcune attivita' che l'Associazione, per mancanza di professionalita' interne, non e' in grado di realizzare. In tale eventualita', qualora i contenuti di tale affidamento non siano gia' esplicitati nel progetto/iniziativa approvato, dovra' essere preventivamente richiesta una esplicita autorizzazione che potra' essere concessa dall'Amministrazione solo a condizione che le attivita' delegate non riguardino 1) l'intera attivita' progettuale; 2) le funzioni di direzione, gestione coordinamento ed amministrazione.
2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 27 luglio 2006 ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti che si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:
Interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilita';
Sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;
Interventi di sostegno alle persone in condizioni di disagio socio-economico;
Interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalita' sociale;
Interventi di sostegno per l'inclusione sociale con particolare riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione;
Interventi di sostegno ad iniziative in materia di pari opportunita'.
2.1.1. I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli gia' finanziati alla stessa associazione per le precedenti annualita'. 2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12
2.2.1 Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione dell'Associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati.
2.2.2 L'Associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni precedenti per iniziative di informatizzazione, lettera d), da intendersi quali iniziative che abbiano come parte preponderante l'acquisto di hardware non puo' presentare, per l'anno 2006, una iniziativa che concerna nuovamente l'informatizzazione intesa nel senso precedentemente specificato.
In ogni caso l'Associazione, singola o in partenariato, non puo' presentare piu' di un progetto ai sensi della lettera f), ne' piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d), a pena di inammissibilita' di tutte le istanze di finanziamento presentate.
2.3. Indicazioni relative ai costi
Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.
Tuttavia, una piu' precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sara' possibile soltanto all'esito delle procedure, tuttora in corso, di imputazione contabile delle dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito ministeriale, costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.
Il costo complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra loro;
progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 400.000,00 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.
Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita', non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico almeno il 20% dei costi complessivi del progetto/iniziativa, specificando la fonte da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente). Tale specifico impegno, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di finanziamento (All. 1) e riprodotto nel formulario di presentazione piano economico (All. 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto/iniziativa al finanziamento, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f), devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo.
In ogni caso va posta particolare attenzione alla compilazione della dichiarazione all'interno del Formulario (All. 2) con la quale il legale rappresentante dell'Associazione proponente (o dell'Associazione capofila, se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente ad altre) dichiara sotto la propria responsabilita' - che trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato in precedenza ne' con risorse provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ora Ministero della solidarieta' sociale - ne' con altri fondi pubblici. Inoltre, se si prevede il concorso finanziario di altri soggetti, e' necessario specificarne le modalita' di partecipazione. In particolare, per quanto concerne il piano economico inserito nel formulario di presentazione di cui all'allegato 2, si richiede per ogni singola voce di costo la compilazione delle colonne relative al costo totale del progetto e alla quota di finanziamento pubblico.
E' facoltativo, sebbene raccomandabile, l'inoltro del progetto/iniziativa in formato elettronico oltre che in formato cartaceo.
Inoltre, sempre a pena di inammissibilita', il progetto/iniziativa presentato non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del proponente relativo all'anno 2005 (se il bilancio e' composto da stato patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il suo costo non puo' essere superiore, sempre a pena di inammissibilita', al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano. Pertanto il progetto/iniziativa deve essere corredato da copia, timbrata e firmata in ogni pagina dal rappresentante legale, del/dei bilancio/bilanci consuntivo/i 2005.
2.4. Durata dei progetti/iniziative
A pena di inammissibilita' le iniziative di cui alla lettera d) non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla lettera f) non possono avere una durata superiore ai diciotto mesi. 3.Presentazione del progetto/iniziativa: motivi di inammissibilita'.
A) La domanda (All. 1) ed il Formulario di presentazione (All. 2), completi in ogni parte, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali Osservatorio nazionale dell'associazionismo Div. II, via Fornovo, n. 8, pal. A 00192 Roma. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo. L'inoltro puo' avvenire tramite raccomandata a.r (in questo caso non fa fede il timbro postale di spedizione) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'Associazione - soltanto in tale ultimo caso verra' rilasciata apposita ricevuta - nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Rimane a rischio dell'Associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. L'inoltro della domanda e' infatti ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
B) A pena di inammissibilita', la richiesta di ammissione a finanziamento concernente ciascun progetto/iniziativa dovra':
1. essere presentata con le modalita' ed i termini previsti nella presente Direttiva mediante compilazione in tutte le sue parti dell'apposito modello di domanda (All. 1) e dell'apposito Formulario di presentazione (All. 2) uniti e parte integrante della presente direttiva. Le domande dovranno essere corredate da tutti gli allegati non essendo ammessa alcuna integrazione;
2. essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000;
3. concernere progetti/iniziative presentati in conformita' a quanto previsto dal punto 2.3 della presente direttiva. L'associazione deve espressamente specificare di porre a proprio carico almeno il 20% dei costi complessivi del progetto/iniziativa ed indicando la fonte da cui derivano dette risorse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente). Il predetto impegno finanziario, deve essere esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di finanziamento (All. 1) e riprodotto nel formulario di presentazione-piano economico (All. 2);
4. concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
5. rispettare la condizione di cui al punto 2.2.2;
6. rispettare la durata indicata al punto 2.4;
7. concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo 2005 del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia formato da stato patrimoniale e conto economico) oppure, se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente da due o piu' associazioni di promozione sociali, il suo costo non puo' essere superiore al 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici relativi all'anno 2005;
8. essere redatta utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione, che sono parte integrante della presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito ministeriale, integralmente compilati. In particolare, per quanto concerne il piano economico inserito nel formulario di presentazione di cui all'allegato 2, si richiede per ogni singola voce di costo la compilazione delle colonne relative al costo totale del progetto e alla quota del finanziamento pubblico;
9. essere redatta secondo i modelli allegati alle presente direttiva (All. 1 - Domanda di finanziamento - e All. 2 Formulario di presentazione), tutti timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni, corredati da fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. I modelli devono riportare l'indicazione del capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra piu' associazioni congiuntamente e devono essere inoltrati in originale, in busta chiusa non trasparente recante sulla busta la seguente dicitura: «progetto lettera F» o «iniziativa lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata;
10. essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge 383/2000, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;
11. essere corredata, in caso di co-finanziamento di progetto lettera f), della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.
4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
4.1. Procedura
Le iniziative e i progetti pervenuti entro i termini saranno esaminati sotto il profilo dell'ammissibilita' della domanda (All. 1) e successivamente da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio. Tale Commissione procede alla valutazione del formulario di presentazione del progetto/iniziativa (All. 2) ed a redigere due distinte graduatorie (una per i progetti di cui alla lettera f) e l'altra per le iniziative di cui alla lettera d) secondo i criteri indicati nella presente direttiva. Le relative graduatorie saranno approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del direttore generale della direzione generale del volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Il finanziamento dei progetti e delle iniziative avverra' secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilita' in bilancio.
I progetti e le iniziative possono essere finanziati in misura totale o parziale. Nella seconda eventualita' e' consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto/iniziativa, in accordo con l'amministrazione erogante e tale comunque da non menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita'.
4.2. Criteri di valutazione
Iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), legge 383/2000:

|Punteggio massimo --------------------------------------------------------------------- Valutazione iniziativa | 35 --------------------------------------------------------------------- Presenza sul territorio nazionale | 20 --------------------------------------------------------------------- Valutazione capacita' realizzativa dell'iniziativa | (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio | Associazione) | 10 --------------------------------------------------------------------- Dimensione dell'Associazione | 10 --------------------------------------------------------------------- Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno | precedente e concernenti il funzionamento | dell'Associazione (Verificata dal bilancio | consuntivo/rendiconto 2005) | 10 --------------------------------------------------------------------- Collegamento fra formazione ed informatizzazione | 10 --------------------------------------------------------------------- Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno | precedente per iniziativa lettera d) 2005 | 5 --------------------------------------------------------------------- TOTALE |100

Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessita' di consentire la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dall'iniziativa presentata dall'Associazione nazionale quanto dall'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verra' finanziata soltanto l'iniziativa a titolarita' dell'Associazione nazionale.
Progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f), legge 383/2000:

|Punteggio massimo --------------------------------------------------------------------- Valutazione del progetto | 30 --------------------------------------------------------------------- Valenza nazionale del progetto | 20 --------------------------------------------------------------------- Collaborazione con altri soggetti privati ed enti | pubblici (da provare mediante documentazione | relativa al progetto presentato) | 10 --------------------------------------------------------------------- Eccellenza nel rapporto costi/benefici | 10 --------------------------------------------------------------------- Ambiti prioritari di intervento | 10 --------------------------------------------------------------------- Valutazione capacita' realizzativa del progetto | (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) | 10 --------------------------------------------------------------------- Portata innovativa | 5 --------------------------------------------------------------------- Presenza di effettivi e validi strumenti di | monitoraggio | 5 --------------------------------------------------------------------- TOTALE |100

Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessita' di consentire la realizzazione di progetti a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dal progetto presentato dall'Associazione nazionale quanto dal progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verra' finanziato soltanto il progetto a titolarita' dell'Associazione nazionale.
Relativamente ai criteri di valutazione previsti per i progetti di cui alla lettera f) e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non), si precisa che e' necessario produrre idonea documentazione a riguardo, che si riferisca allo specifico progetto presentato ai sensi della presente annualita' e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si tratti di un generico plauso per il progetto ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso; tale finanziamento dovra' risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovra' essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione del progetto per le finalita' dello stesso.
4.3. Oneri non ammessi a rendicontazione
Non sono comunque ammessi a rimborso:
gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi al progetto/iniziativa di cui si chiede il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dal progetto/iniziativa;
oneri figurativi o costi potenziali (es. costo dei volontari impegnati;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto/iniziativa.
Il finanziamento viene erogato con le modalita' del rimborso a costi reali.
5. Esiti della valutazione dei progetti/iniziative.
L'Amministrazione inviera' apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a finanziamento.
Nei casi di finanziamento parziale delle iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le Associazioni che intendano realizzare le attivita' procedono alla rimodulazione delle stesse o a comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare dell'importo eccedente il finanziamento pubblico concesso. La proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione a proprio carico dell'importo eccedente, dovra' essere presentata, rielaborando per quanto occorre la medesima modulistica gia' utilizzata, allegato 2 (debitamente redatto in ogni sua parte), a pena di decadenza dal finanziamento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione, la quale, a sua volta, provvedera' a valutarla ed eventualmente ad accettarla.
Al fine di facilitare il controllo della gestione e dello stato finanziario del progetto l'Associazione dovra' utilizzare una codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.
L'avvio del progetto/iniziativa dovra' avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione; ogni eventuale e motivata richiesta di differimento, dovra' essere espressamente autorizzata dalla direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Il legale rappresentante dell'Associazione (o del capofila) dovra' inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita' indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.
Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'Associazione in caso di mancata registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.
E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la circostanza che il medesimo e' finanziato dal Ministero della solidarieta' sociale.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso, e' versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo punto 7. La richiesta di anticipo deve contenere: l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario, corredato da CAB e ABI, intestato all'Associazione;
il saldo e' erogato al termine della realizzazione del progetto/iniziativa, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo contabile svolto da questa Amministrazione sulla relazione e sulla rendicontazione finale presentate dall'Associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonche' i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.
Il Ministero della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di effettuare controlli anche in itinere.
7. Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari ad un massimo del 70% del finanziamento ministeriale al progetto/iniziativa). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto/iniziativa, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero; essa dovra' essere rilasciata da parte degli Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo 385/93 e, specificamente:
elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106), consultabile sul sito www.uic.it;
elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it
La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della Associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti.
La fideiussione deve contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validita', in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della solidarieta' sociale della rendicontazione finale, e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.
8. Monitoraggio in itinere.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo puo' sottoporre i progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attivita', per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso le associazioni destinatarie dei finanziamenti sono tenute ad inviare, semestralmente, alla direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione sullo stato di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento pubblicato sul sito ministeriale.
Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto/iniziativa, ovvero di un utilizzo del finanziamento non conforme alle finalita' per le quali e' stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogno ulteriore azione, puo' disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
Roma, 2 agosto 2006
Il Ministro: Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona a dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 311
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 16 a pag. 25 della G.U. <----
 
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