Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 luglio 2006
Modalita' e termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 255, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Fondo 2003.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 28 maggio 2004, n. 140, che ha sostituito il comma 15 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilendo che, in attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni del titolo VIII della parte II del citato testo unico che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento finanziario dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Atteso che, per tutti gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario prima dell'entrata in vigore della predetta legge costituzionale, e' consentito il ricorso all'indebitamento per il risanamento finanziario anche con mutui con oneri a carico dello Stato;
Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta le modalita' della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;
Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalita' di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;
Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico, cosi' come modificato dall'art. 1-septies della legge 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione;
Considerato che gli importi di cui al comma 4 del citato art. 255 sono stanziati annualmente sul capitolo 7232, relativo all'unita' previsionale di base del Ministero dell'interno - Amministrazione civile 3.2.1.2. Finanziamento enti locali;
Rilevato che non tutti gli enti dissestati, per raggiungere il risanamento finanziario, utilizzano interamente il contributo a loro disposizione e che la gestione della liquidazione termina con l'approvazione da parte dell'organo della liquidazione del rendiconto di cui all'art. 256, comma II, del testo unico, con il quale si determina la chiusura del risanamento stesso con l'evidenziazione delle eventuali economie;
Atteso che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, le eccedenze di mutuo a carico dello Stato nonche' le maggiori entrate nella massa attiva o diminuzioni di quella passiva devono essere riversate dagli organi straordinari della liquidazione sul capo X - capitolo 2368, relativo ad entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica iscritto nell'unita' previsionale di base 6.2.2 «prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» al fine precipuo di concorrere al finanziamento dei mutui integrativi di cui all'art. 255, comma 5 del testo unico;
Visto il decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001 che ha istituito il fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del citato testo unico fissando i parametri e le modalita' per l'assunzione di mutui integrativi in base al quale e' stato ripartito il fondo 2001;
Visto il decreto ministeriale n. 3323 del 7 giugno 2004 che ha disciplinato le modalita' e i termini per la ripartizione del fondo 2002;
Considerato che i predetti fondi sono stati ripartiti;
Attesa l'intervenuta modifica dell'art. 255, comma 5, del testo unico e la necessita' di istituire e ripartire il fondo relativo all'anno 2003 e che, di conseguenza, occorre regolamentare le modalita' e i termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla sua ripartizione;
Decreta:
Art. 1.
Accesso al fondo
Le richieste di accesso al corrente fondo istituito in base al comma 5 dell'art. 255 del testo unico emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dall'art. 1-septies della legge 31 maggio 2005, n. 88, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
Finalita'
Il fondo e' finalizzato all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo straordinario della liquidazione.
 
Art. 3.
Ambito soggettivo
I soggetti ammissibili alla fruizione delle eventuali disponibilita' del fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e che non hanno usufruito delle ripartizioni dei precedenti fondi, i cui organi straordinari della liquidazione hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico, dopo il 31 dicembre 2002.
 
Art. 4.
Accesso al fondo
La richiesta motivata del sindaco dell'ente locale deve essere inoltrata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, Ufficio risanamento degli enti locali dissestati, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l'esclusione dalla partecipazione al fondo per il relativo anno.
Unitamente alla richiesta dovra' essere fornita la delibera di consiglio comunale, la delibera di approvazione del rendiconto dell'organo straordinario della liquidazione, la delibera di richiesta da parte della commissione per la prosecuzione del dissesto, nel caso in cui l'ente abbia adottato la procedura straordinaria di cui agli articoli 268-bis e ter del testo unico, l'attestazione debitamente compilata allegata al presente decreto sottoscritta dal sindaco dell'ente, dalla commissione per la prosecuzione del dissesto, se presente, dai responsabili dei servizi addetti al patrimonio, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
 
Art. 5.
Determinazione del fondo
Il fondo e' costituito dal residuo rinveniente dalla ripartizione del fondo 2002, dall'ammontare di tutte le quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non utilizzate dagli enti e dalle economie di mutuo riversate dagli stessi allo Stato, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, di tutti quegli enti dissestati che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa integrazione tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004, i cui organi straordinari della liquidazione, alla data della quantificazione, hanno approvato il rendiconto finale della liquidazione.
La disponibilita' del fondo, quantificato al momento della ripartizione, sara' destinata agli enti richiedenti e legittimati dalla commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, all'assunzione di mutui integrativi con la cassa depositi e prestiti, autorizzati dal Ministero dell'interno, con oneri a totale carico dello Stato.
 
Art. 6.
Ripartizione
Sono legittimati a partecipare alla ripartizione del fondo, sulla base dei parametri indicati nei decreti n. 50186 del 9 aprile 2001 e n. 3323 del 7 giugno 2004, gli enti che dimostrano di non potere far fronte, con ulteriori interventi a carico del proprio bilancio, al pagamento delle passivita' residue, dopo l'utilizzo della massa attiva realizzata nella gestione della liquidazione.
 
Art. 7.
Graduatoria
Ai fini della individuazione degli enti beneficiari viene stilata una graduatoria, articolata sulla somma aritmetica dei quattro indici come calcolati secondo i parametri di cui all'articolo precedente. Il fondo, al netto della somma richiesta dagli enti locali che non hanno usufruito dell'intero contributo a loro disposizione per i quali l'art. 255, comma 5, del testo unico stabilisce loro una priorita' nell'assegnazione, dovra' essere ripartito secondo un sistema algoritmico sulla base delle accertate necessita' di ogni ente.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
Continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dai precedenti decreti ministeriali n. 50186 del 9 aprile e n. 3323 del 7 giugno 2004.
Roma, 19 luglio 2006
Il Ministro: Amato
 
Allegato

----> vedere ALLEGATO da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <----
 
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