Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 luglio 2006
Modifica del decreto ministeriale 16 ottobre 1995, recante la disciplina del funzionamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Viste le norme che regolano l'inclusione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive destinate a svolgere le funzioni indicate dall'art. 2 dello stesso decreto;
Visto il decreto ministeriale in data 27 settembre 2005, con cui e' stata rinnovata la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo concernente le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla Commissione consultiva, nonche' il comma 4 dello stesso articolo con il quale e' disposto che con decreto del Ministro della salute sia disciplinato il funzionamento della citata Commissione, con particolare riguardo al numero massimo di sedute plenarie, ai gruppi di lavoro ed alle modalita' di revoca della nomina dei componenti che non possano assicurare la propria presenza;
Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1995, con il quale e' stato disciplinato il funzionamento della sopraindicata Commissione consultiva;
Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 2001 di modifiche e aggiornamento del decreto ministeriale 16 ottobre 1995;
Ritenuto di dover modificare le linee di attivita' dei gruppi di lavoro, come stabilito dalla rinnovata Commissione consultiva nella riunione di insediamento del 14 marzo 2006;
Considerato che le modifiche riguardano il comma 1 dell'art. 1, il comma 2 dell'art. 2 e il comma 1 e 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f) del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 e' cosi sostituito:
«1. Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la Commissione e' ordinata secondo le seguenti linee di attivita':
1. valutazione di sostanze attive nuove per l'Europa non incluse in Allegato I e relativi prodotti fitosanitari;
2. valutazione di sostanze attive note in Europa alla data del 26 luglio 1993, di sostanze attive incluse in Allegato I e relativi prodotti fitosanitari;
3. riesami nazionali e adeguamenti di prodotti fitosanitari a seguito dell'inclusione in Allegato I di sostanze attive revisionate;
4. residui di prodotti fitosanitari e piani di controllo sugli impieghi;
5. prodotti fitosanitari a base di microrganismi e di sostanze di origine naturale non chimicamente definite;
6. variazioni tecniche di prodotti fitosanitari autorizzati.».
 
Art. 2.
L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 e' cosi' sostiuito:
«2. I gruppi di lavoro permanenti sono fissati nel numero di sei, uno per ciascuna linea di attivita' di cui all'art. 1.».
 
Art. 3.
L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 1995 e' cosi' modificato:
«1. La Commissione puo' elaborare e adottare programmi di attivita' in relazione ad indicazioni provenienti da disposizioni comunitarie.
2. I programmi di cui al comma 1:
a) individuano i membri della Commissione e gli esperti, di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai quali viene affidato congiuntamente ciascun riesame;
b) individuano il coordinatore responsabile di ciascun programma di riesame;
c) definiscono le modalita' di lavoro nell'esame di ciascuna documentazione e nella elaborazione delle proposte di parere;
d) definiscono i tempi di esecuzione per la redazione del rapporto finale di valutazione e le modalita' di esame dello stesso da parte della Commissione consultiva.».
Il presente decreto di modifica sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2006
Il Ministro: Turco
 
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