Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 settembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Palacios De Manera Maria Guadalupe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di' attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della sig.ra Palacios De Manera Maria Guadalupe, nata a Caracas il 23 settembre 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Ingeniero civil», conseguito presso l'«Universidad Central Venezuela» in data 9 dicembre 1988;
Preso atto inoltre che e' iscritta al «Colegio de lngenieros de Venezuela» dal 31 gennaio 1989;
Considerato le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006 e del 23 maggio 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile-ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Palacios De Manera Maria Guadalupe, nata a Caracas il 23 settembre 1961, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;
Roma, 18 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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