Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 settembre 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia del Gargano», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via Salita della Bella, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Arancia del Gargano, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 62874 del 26 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la nota della Commissione UE del 15 febbraio 2005, numero di protocollo AGR 004766 con la quale sono state richieste ulteriori informazioni riguardanti la domanda di registrazione della denominazione Arancia del Gargano;
Vista la nota del 30 marzo 2006, numero di protocollo n. 62276, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
Vista l'istanza con la quale il consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione Arancia del Gargano, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Arancia del Gargano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Arancia del Gargano, secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione Arancia del Gargano.
 
Art. 2.
La denominazione Arancia del Gargano e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62276 del 30 marzo 2006 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Arancia del Gargano, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«ARANCIA DEL GARGANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» e' riservata alle arance prodotte in un'area specifica del promontorio del Gargano, nella regione Puglia, completamente maturate sulla pianta e prodotte per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» e' riservata alle cultivar tradizionalmente coltivate, e precisamente a:
A. Tipi del gruppo Biondo Comune, tradizionalmente individuati dal nome Biondo Comune del Gargano;
B. L'ecotipo locale Duretta del Gargano, autoctona del Gargano, localmente individuata «arancia tosta».
Biondo Comune del Gargano:
di forma sferica o piriforme, buccia piu' o meno sottile, coriacea ma con grana alquanto fine e di colore giallo-dorato intenso. Diametro minimo 60 mm; albedo di consistenza soffice e di media aderenza, asse carpellare irregolare, medio, semipieno. Polpa e succo color giallo arancio, con contenuti in zuccheri non inferiori al 9%, acidita' inferiore all'1,2%. Resa minima in succo, pressato a mano, 35%; tenore zuccherino in gradi Brix minimo 10; rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6.
Arancia Duretta del Gargano («Arancia Tosta»):
forma tonda od ovale, «Duretta tonda» o a «viso lungo», buccia di colore arancio chiaro con intensita' varia, superficie molto liscia e finemente papillata; polpa di tessitura fine e con piccole vescichette, ambrata, croccante, semi assenti o in numero ridotto. Diametri medi dei frutti di mm 55-60. Resa minima in succo, pressato a mano, pari al 35%; contenuto in zuccheri non inferiore al 10 %, tenore zuccherino in gradi Brix minimo 11; acidita' inferiore all'1,2%. Rapporto di maturazione, Brix/acido citrico anidro, non inferiore a 6,2.
Entrambi i tipi descritti devono presentare frutti pesanti e comunque non inferiori a 100 grammi, con buccia uniformemente colorata, base del peduncolo color verde vivace.

Art. 3.

Zona di produzione

Per «Arancia del Gargano», s'intende il frutto prodotto e confezionato in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero subcostiero del Promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.
L'area e' identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea di spiaggia compresa nel tratto contrada Calenella-Foce Torrente Romondato, ad ovest il tracciato del Torrente citato, a sud-ovest, il tratto strada provinciale Frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del Torrente Pietrafitta, a sud-est i tracciati dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato dalla contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori e trasformatori e' garantita la tracciabilita' e rintracciabilita' del prodotto.
La prova dell'origine, inoltre, e' comprovata da specifici adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Arancia del Gargano», nonche' la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'Arancia del Gargano e' ottenuta da uno specifico ambiente, con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere arance con specifiche caratteristiche di qualita'. 5.1. I terreni
I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei». 5.2. Il portainnesto
Il portainnesto, come da tradizione agronomica, e' il Melangolo (citrus mearda), certificato come tale dalla normativa vigente. 5.3. Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione
L'impianto dell'aranceto e' fatto su terreni in pendio e su pianori, esposti a sud, sud-est, sud-ovest, e comunque nel pieno rispetto dei caratteri orografici e pedologici che hanno definito l'agrumicoltura garganica; su quelli in pendio si procede alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Come da tradizione agronomica l'aranceto e' consociabile con il limone «Femminello del Gargano».
Le protezioni dai venti, ove necessarie, sono assicurate da frangivento vivi di leccio e alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da reti e canneti. Il sesto d'impianto e' quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densita' d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.
Le varieta' da coltivare sono quelle definite all'art. 2. 5.4. L'allevamento
La forma da dare all'albero d'arancio e' quella tipica della zona e precisamente una semisfera, localmente denominata «cupola»; l'impalcatura della stessa e' costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente e' cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta. 5.5. Le cure colturali
Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di arancio sono irrigate.
Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati. Prima della ripresa vegetativa, periodiche potature primaverili, generalmente annuali, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attivita' vegetativa e produttiva.
Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversita' meteoriche, fronteggiate con i frangivento, sia da attacchi parassitari, principalmente cocciniglie, causa del problema delle fumaggini.
Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettate alla specifica normativa. 5.6. Le rese
Le rese non devono superare le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo Comune del Gargano e le 25 tonnellate per l'ecotipo locale Duretta del Gargano. 5.7. L'epoca di raccolta
L'epoca di raccolta, data la naturale e accentuata scalarita' di maturazione dell'Arancia del Gargano e' cosi' stabilita:
15 aprile - fine agosto per il Biondo Comune del Gargano;
1° dicembre - 30 aprile per la Duretta del Gargano.
La raccolta e' fatta manualmente e con l'ausilio di forbici. I frutti raccolti devono presentarsi sani.
E' vietata la maturazione artificiale dei frutti.
Il confezionamento del prodotto IGP «Arancia del Gargano» puo' avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La domanda di registrazione della I.G.P. «Arancia del Gargano» si basa sulla indubbia reputazione che nel corso dei secoli questo agrume ha conquistato presso i consumatori. Infatti, le condizioni climatiche dell'area dove insistono gli agrumeti sono tali da tradursi in notevoli vantaggi qualitativi: innanzi tutto il clima non eccessivamente caldo non favorisce lo sviluppo di forti patologie sia a carico dei frutti sia delle piante. Un secondo aspetto, legato alle condizioni climatiche, e' quello che fa dell'epoca di maturazione l'autentica caratterizzazione degli agrumi garganici; non gennaio, febbraio o marzo, ma addirittura fine aprile-maggio, e anche agosto, diversi mesi dopo l'epoca di maturazione di tutte le altre aree agrumicole italiane. Un ultimo e non meno importante aspetto e' la spiccata serbevolezza dell'Arancia del Gargano, che permetteva in tempi passati alle arance del Gargano di sottoporsi a viaggi di 30 e anche 40 giorni e arrivare integri a Chicago, o New York. Contributo essenziale alla crescita e alla reputazione di questo agrume e' stato dato oltre che dalle inconfondibili qualita' organolettiche dell'Arancia del Gargano, e dalla sua particolare pezzatura, sintesi delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione (terreni rosso-calcarei, ricchi principalmente di ferro e manganese, generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle; esposizione ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura; clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline «degradanti amare»), anche dalla costante opera dell'uomo, che nel corso del tempo ha maturato un importante patrimonio di conoscenze agronomiche. Le tecniche di coltivazione sono ancora quelle tradizionali, di grande rispetto per l'ambiente e di una radicata consapevolezza di un limitato uso di risorse energetiche.
L'area di produzione dell'Arancia del Gargano e' caratterizzata da terreni generalmente acclivi, da fianchi di vallette o da tratti di fondovalle, e presenta una temperatura che per ben 8 mesi supera i 10° C, e che nei mesi piu' freddi si assesta sui 3-10° C. La collocazione dell'area nei quadranti settentrionali del promontorio del Gargano, la espone ai venti freddi causa di repentini abbassamenti di temperatura, di qui la necessita' di particolari forme di protezione, sperimentate con efficientissimi frangivento (vivi e morti). Al di la' di questi stress termici, comunque eccezionali, l'area dell'Arancia del Gargano si caratterizza con un clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline «degradanti a mare» con cui e' conformata che la rendono nettamente differente dalle aree circostanti.
Su un piano fitogeografico l'area, con caratteri di rigogliosita' e lussureggiamento, rientra nella fascia di vegetazione potenziale inquadrabile nella parte piu' evoluta del «Quercino ilicis». Dal punto di vista geomorfologico si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» (con piccoli tratti a «regosuoli e suoli alluvionali») che sul piano fisico-chimico si presentano di medio spessore, con «scheletro» a volte abbondante, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi.
Il Gargano e' un emblematico esempio di successo scaturito da scelte agronomiche in perfetta armonia con le vocazioni, le condizioni geo-pedo-climatiche di una piccola «nicchia ambientale» del Bacino dell'Adriatico. Fin dall'antichita' la fama dell'Arancia del Gargano aveva valicato i confini regionali ed era menzionata nelle opere di diversi autori, tra cui lo stesso Gabriele d'Annunzio. Fin dal 1700 gli agrumi del Gargano diventano protagonisti di un'importante processione, che ancora oggi si tiene ogni anno a febbraio, in onore di San Valentino, Santo protettore degli agrumeti, durante la quale si benedicono le piante e i frutti di aranci e limoni. Sono conservati numerosi registri, fotografie, poster, locandine, a dimostrazione della straordinaria fama a livello anche internazionale raggiunta da questi straordinari ed inconfondibili agrumi del Gargano.
I primi riferimenti storici sull'esistenza della coltivazione degli agrumi sul territorio risalgono all'anno 1003, grazie a Melo, principe di Bari, che, volendo dare dimostrazione ai Normanni della ricchezza produttiva delle terre garganiche, spedi' in Normandia i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro). Nel seicento si intensifico' un notevole traffico di agrumi dei comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i Veneziani. Questi intensi scambi commerciali continuarono anche nell'Ottocento, e la fama dell'Arancia del Gargano raggiunse persino gli altri Stati europei e gli Stati americani.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorita' pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

La commercializzazione, destinata al consumo fresco e alla trasformazione, deve riguardare frutti con requisiti cosi' come stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, puo' essere commercializzato:
1. sfuso e ogni frutto deve riportare il logo I.G.P. «Arancia del Gargano»;
2. in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.
Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. Le confezioni commerciali devono riportare le seguenti indicazioni:
Arancia del Gargano, eventualmente seguite dal nome del tipo Biondo Comune del Gargano o dell'ecotipo locale Duretta del Gargano;
il logo;
la dicitura di I.G.P. anche per esteso;
il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Arancia del Gargano», anche a seguito di processi di eleborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
E' fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varieta' diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare.
E' consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purche' non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di Arancia del Gargano e' l'immagine qui riportata su sfondo bianco, e rappresenta una stilizzazione di due Arance, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona e' riportata la dicitura «Arancia del Gargano» ed in basso al centro della stessa la dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta».
Caratteristiche grafiche:
dimensioni pixel 486\times 398;
risoluzione 200 Dpi;
la corona ellissoidale e' di color arancione Pantone 716 CVC;
testo «ARANCIA DEL GARGANO» in carattere Arial Black tutto maiuscolo, dim 37\times 54 pixel, di color Bianco Pantone 607 CVC contornato in color Nero Pantone Quadricromia CVC;
testo «Indicazione geografica protetta» in carattere Miandra GD, dim 22 pt, di color Bianco Pantone 607 CVC in stile «Arco prospettiva inferiore», con ombreggiatura;
le Arance sono di colore Arancione Pantone sfumato da Pantone 716 CVC fino a Pantone 142 CVC, con sfumatura macchiettata di colore arancione Pantone 157 CVC;
il Rametto e' in colore Verde Pantone 357 CVC, le foglie in colore Pantone 3435 CVC e le nervature in Verde Pantone 5767 C.

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