Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 settembre 2006
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;
Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Ravenna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dall'Ente Tutela Vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Rubicone» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Rubicone», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la Indicazione Geografica Tipica «Rubicone», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, entro il 30 giugno 2007, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Rubicone» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
RUBICONE

Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Rubicone» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montu', Pinot Bianco, Raboso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, Uva Longanesi, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montu', Pinot Bianco, Riesling, Sauvignon, Terrano, Trebbiano, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano, possono essere prodotti nella tipologia novello.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forli- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e' gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 29, per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26; per i vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:
«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: t/ha 20;
«Rubicone» Barbera: t/ha 22;
«Rubicone» Cabernet: t/ha 22;
«Rubicone» Chardonnay: t/ha 24;
«Rubicone» Ciliegiolo: t/ha 22;
«Rubicone» Fortana: t/ha 26;
«Rubicone» Malvasia: t/ha 29;
«Rubicone» Merlot: t/ha 22;
«Rubicone» Montu': t/ha 29;
«Rubicone» Pinot Bianco: t/ha 24;
«Rubicone» Raboso: t/ha 22;
«Rubicone» Riesling: t/ha 24;
«Rubicone» Sangiovese: t/ha 25;
«Rubicone» Sauvignon: t/ha 24;
«Rubicone» Terrano: t/ha 22;
«Rubicone» Trebbiano: t/ha 29;
«Rubicone» Uva Longanesi: t/ha 23.
Le uve destinate alla produzione dei mosti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 8,50% vol.;
«Rubicone» Barbera: 8,50% vol.;
«Rubicone» Cabernet: 8,50% vol.;
«Rubicone» Chardonnay: 8,50 %vol.;
«Rubicone» Ciliegiolo: 8,50 %vol.;
«Rubicone» Fortana: 8,50% vol.;
«Rubicone» Malvasia: 8,50% vol.;
«Rubicone» Merlot: 8,50% vol.;
«Rubicone» Montu': 8,50% vol.;
«Rubicone» Pinot Bianco: 8,50% vol.;
«Rubicone» Raboso: 8,50% vol.;
«Rubicone» Riesling: 8,50% vol.;
«Rubicone» Sangiovese: 8,50% vol.;
«Rubicone» Sauvignon: 8,50% vol.;
«Rubicone» Terrano: 8,50% vol.;
«Rubicone» Trebbiano: 8,50% vol.;
«Rubicone» Uva Longanesi: 8,50% vol.;
«Rubicone» Bianco: 8,50% vol.;
«Rubicone» Rosso: 8,50% vol.;
«Rubicone» Rosato: 8,50% vol.
E' consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E' consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 10% vol.;
«Rubicone» Barbera: 10% vol.;
«Rubicone» Cabernet: 10% vol.;
«Rubicone» Chardonnay: 10% vol.;
«Rubicone» Ciliegiolo: 10% vol.;
«Rubicone» Fortana: 10% vol.;
«Rubicone» Malvasia: 10% vol.;
«Rubicone» Merlot: 10% vol.;
«Rubicone» Montu': 10% vol.;
«Rubicone» Pinot Bianco: 10% vol.;
«Rubicone» Raboso: 10% vol.;
«Rubicone» Riesling: 10% vol.;
«Rubicone» Sangiovese: 10% vol.;
«Rubicone» Sauvignon: 10% vol.;
«Rubicone» Terrano: 10% vol.;
«Rubicone» Trebbiano: 10% vol.;
«Rubicone» Uva Longanesi: 10% vol.;
«Rubicone» Bianco: 10% vol.;
«Rubicone» Rosato: 10% vol.;
«Rubicone» Tipologie novello: 11 %vol.;
«Rubicone» Rosso 10 %vol.

Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nel rispetto della normativa vigente in materia.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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