Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 settembre 2006
Revoca della concessione n. 170/02 del 9 aprile 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' «La Cristallina S.r.l.», in fallimento, in Belluno.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;
Vista la convenzione di concessione n. 170/2002 stipulata in data 9 aprile 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la societa' «La Cristallina S.r.l.» per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67;
Visto l'atto di fidejussione n. 228800350, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.A. in data 9 aprile 2002 di Euro 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della «La Cristallina S.r.l.»;
Vista la sentenza n. 13/2003 del 9 aprile 2003 con la quale il Tribunale di Pordenone ha dichiarato il fallimento della societa' «La Cristallina S.r.l.»;
Vista la lettera con la quale il curatore fallimentare in data 10 marzo 2004 ha dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della societa', nonche' della volonta' degli Organi fallimentari di trasferire i rami di azienda relativi al gioco del bingo ad altri soggetti giuridici;
Vista la nota del 19 marzo 2004, prot. n. 2004/15810/COA/BNG, con la quale l'Amministrazione ha comunicato che «in attesa di conoscere le determinazioni in ordine alle suddette cessioni, ritiene di poter soprassedere all'escussione delle garanzie fidejussorie pari alla somma di Euro 516.457,00 ciascuna, costituite a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario»;
Vista l'istanza del 22 aprile 2004, pervenuta in data 25 maggio 2004, con la quale il curatore fallimentare ha chiesto il trasferimento della concessione n. 170/02 alla societa' Play Sud S.r.l., acquirente del ramo di azienda concernente la sala-bingo sita in Belluno - via Tiziano Vecellio n. 67;
Vista la lettera raccomandata a.r. del 16 giugno 2004, prot. n. 2004/34086/COA/BNG, ricevuta in data 22 giugno 2004, con la quale e' stato comunicato alla Play Sud S.r.l. che, per la formalizzazione del trasferimento della concessione n. 170/02 del 9 aprile 2002, l'Amministrazione e' tenuta ad accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 7 della convenzione di concessione, il possesso, da parte della Play Sud S.r.l. stessa, dei requisiti stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, e nella quale e' stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine;
Vista la nota del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9081/COA/BNG, ricevuta il 2 marzo 2005 con la quale e' stato comunicato al curatore fallimentare della «La Cristallina S.r.l.» ed alla Play Sud S.r.l. che, qualora non fosse pervenuta, entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta con la suddetta nota del 16 giugno 2004, si sarebbe dato avvio al procedimento di revoca della concessione n. 170/02, a causa del pregiudizio alle entrate erariali derivante dalla prolungata inerzia della Play Sud S.r.l.;
Vista la lettera del 15 marzo 2005, con la quale, nel trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni in parola, la Play Sud S.r.l. ha chiesto, ai sensi del decreto direttoriale 17 giugno 2003, l'autorizzazione al trasferimento della sala-bingo nel comune di Cagliari, non avendo la disponibilita' dei suddetti locali in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67;
Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;
Visto il provvedimento del 24 giugno 2005, prot. n. 2005/33555/COA/BNG, ricevuto il 13 luglio 2005, con il quale la societa' Play Sud S.r.l. e' stata autorizzata al trasferimento della sala-bingo ubicata in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67 nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, e nel quale e' stato richiamato l'obbligo di approntare la sala per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
Vista la lettera del 30 novembre 2005, con la quale la Play Sud S.r.l. ha comunicato la volonta' di rinunciare al trasferimento della sala-bingo in questione nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, per l'impossibilita' di attuare il progetto previsto entro il predetto termine perentorio;
Vista la lettera raccomandata a.r. del 22 giugno 2006, prot. n. 2006/21435/giochi/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della «La Cristallina S.r.l.» e dalla Assicurazioni Generali S.p.A. rispettivamente in data 15 luglio 2006 e 29 giugno 2006, con la quale, tra l'altro:
e' stato comunicato che lo stato di fallimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del Bingo, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'Amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione;
avendo la Play Sud S.r.l. rinunciato, con la suddetta lettera del 30 novembre 2005, al trasferimento della sala-bingo nel comune di Cagliari, con conseguente impossibilita' di procedere al trasferimento della titolarita' della convenzione n. 170/02 del 9 aprile 2002 per mancanza della disponibilita' del locale ove svolgere l'attivita' oggetto della concessione, e' stato altresi' comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione stessa e, in conseguenza del danno erariale derivante dalla definitiva cessazione dell'attivita' di gioco, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prestata, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, dalla «La Cristallina S.r.l.», ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende esecutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 9 aprile 2008 e che «La Cristallina S.r.l.» ha cessato l'attivita' nel mese di gennaio 2003;
Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal febbraio 2003 al 9 aprile 2008, cioe' per un periodo di circa 62 mesi;
Considerato che nella sala bingo di Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67, dalla data di inizio dell'attivita' (aprile 2002) alla data di cessazione dell'attivita' (gennaio 2003), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al Centro di controllo, per un valore complessivo di Euro 477.642,00, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 113.678,80 e media mensile di Euro 11.367,88 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 704.808,56 (Euro 11.367,88 x 62 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi suesposti, e' revocata, nei confronti della societa' «La Cristallina S.r.l.» in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 170/02 del 9 aprile 2002 relativa alla sala-bingo in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67.
Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento dell'atto di fidejussione n. 228800350, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.A. in data 9 aprile 2002, di Euro 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della «La Cristallina S.r.l.».
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 21 settembre 2006
Il direttore: Tagliaferri
 
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