Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 settembre 2006
Determinazione dei criteri e delle modalita' applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - Anno 2005.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su oposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1986, n. 189, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza», sostituito dal 1° gennaio 2006 dal decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attivita' caratterizzate da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi indicati;
Ritenuto di dover incentivare la presenza effettiva in servizio;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita';
Vista la delibera del CO.CE.R. n. 2/177/9° in data 28 febbraio 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2005, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:
comando provinciale;
comando reparto operativo aeronavale;
comando gruppo;
comando compagnia;
comando nucleo provinciale di Polizia tributaria;
comando stazione navale;
comando sezione aerea;
comando tenenza;
comando sezione operativa navale;
comando brigata;
comando squadriglia navale, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

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Grado Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore 5,5 Capitano / Tenente 5,3 Sottotenente / Maresciallo Aiutante 5,1 Maresciallo Capo 4,9 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo 4,8 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere 4,6 --------------------------------------------------------------------
 
Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

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Grado Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore 4,8 Capitano / Tenente 4,6 Sottotenente / Maresciallo Aiutante 4,3 Maresciallo Capo 4,0 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo 3,7 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere 3,4 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere 2,8
scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 
Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, ai seguenti reparti e/o articolazioni:
nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio raccordo informativo, dell'Ufficio operazioni, dell'Ufficio analisi e delle sezioni comando;
servizio centrale investigazioni criminalita' organizzata, ad esclusione dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonche' del Reparto comando dei nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;
nuclei provinciali di Polizia tributaria, ad esclusione della sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei gruppi dipendenti;
gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;
compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;
tenenze, ad esclusione della squadra comando;
brigate;
sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;
unita' navali e nuclei sommozzatori;
piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;
sezioni di Polizia giudiziaria, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

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Grado Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore 2,4 Capitano / Tenente 2,2 Sottotenente / Maresciallo Aiutante 2,1 Maresciallo Capo 2,0 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo 1,9 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere 1,8 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere 1,6
scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 
Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

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Grado Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore 2,2 Capitano / Tenente 2,0 Sottotenente / Maresciallo Aiutante 1,9 Maresciallo Capo 1,8 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo 1,7 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere 1,6 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere 1,4
scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 
Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

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Grado Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore 1,1 Capitano / Tenente 1,0 Sottotenente / Maresciallo Aiutante 0,9 Maresciallo Capo 0,8 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo 0,7 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere 0,6 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere 0,5
scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 
Art. 7.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che abbiano prestato un numero di giorni di presenza in servizio pari o superiore a 210 nel 2005, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 2, secondo i seguenti coefficienti:
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

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Numero di giorni Coefficiente --------------------------------------------------------------------
da 210 a 249 1,1 pari o superiore a 250 1,5 --------------------------------------------------------------------
 
Art. 8.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e' pari a Euro 33.000.000,00.
2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 7 del presente decreto e' pari a Euro 8.000.000,00.
 
Art. 9.
1. Ai fini del computo dei giorni di effettiva presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:
i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in piu' di un reparto;
i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.
Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.
2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 7, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sara' sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.
 
Art. 10.
1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2005, siano stati trasferiti d'autorita' per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;
Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 3.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.
L'importo e' ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2005, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
di prima assegnazione;
di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilita' ambientale;
di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi':
ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2005;
ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento, abbiano gia' percepito, relativamente all'anno 2003 e 2004, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 2005;
ai militari celibi e in ferma volontaria.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto e non e' cumulabile con quelli previsti dagli articoli 11, 12 e 13.
 
Art. 11.
1. I militari che abbiano svolto, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, gli incarichi previsti per tale annualita' dagli articoli 25, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.
2. Il limite di 184 giorni puo' essere raggiunto anche sommando gli eventuali periodi prestati in due o piu' degli incarichi di cui al comma 1.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non e' cumulabile con l'incentivo previsto dagli articoli 10 e 12.
 
Art. 12.
1. I militari aventi la specializzazione «Tecnico soccorso alpino» (TSA) ed effettivamente impiegati presso le stazioni Soccorso alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.) per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non e' cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 10, 11.
 
Art. 13.
1. Agli ufficiali ed agenti di Polizia tributaria e' attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilita' e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite. Detto compenso e' stabilito nella misura di euro 100,00 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per ciascun beneficiario ed e' cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto ad eccezione dell'incentivo previsto dall'art. 10.
2. Il compenso di cui al comma 1 non compete:
ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a 184 giorni complessivi nel 2005;
ai militari compresi nella forza assente, come definita, fino al 31 dicembre 2005, dall'art. 71, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005.
 
Art. 14.
1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12:
i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2005;
i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005;
i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005, nella forza assente, come definita, fino al 31 dicembre 2005, dall'art. 71, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.
2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:
gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
gli ufficiali di complemento;
i finanzieri ausiliari;
il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel caso di coincidenza di piu' fattispecie in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base all'articolo piu' favorevole.
4. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
5. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2005 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2005, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 15.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 16.
1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 8, comma 1, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Saranno altresi' destinate alle finalita' di cui al comma 1 le somme che si renderanno disponibili a seguito della definizione del provvedimento di concertazione di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2006
Il vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 360
 
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