Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 ottobre 2006
Riconoscimento, al sig. Tissoni Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Tissoni Marco, nato a Savona il 17 settembre 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguita presso l'Universita' degli studi di Genova in data 14 luglio 1981 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 15 novembre 2005 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1° dicembre 2005;
Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Savona del 15 aprile 1988;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Tissoni Marco, nato a Savona il 17 settembre 1956, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo ( processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone