Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2006
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Alto Crotonese», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Alto Crotonese», datata 2 maggio 2006 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Alto Crotonese riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia);
Considerato che l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole Alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/96 per la denominazione di origine protetta Alto Crotonese riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 3 novembre 2006, data di scadenza del decreto 4 novembre 2003.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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