Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 ottobre 2006
Annullamento dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, non assegnati, emessi per l'estinzione di crediti d'imposta, e restituzione all'erario dei relativi interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;
Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce che, per l'estinzione dei crediti d'imposta ivi indicati, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza 1° gennaio 1997, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, con caratteristiche, modalita' e procedure di assegnazione da stabilirsi con apposito decreto ministeriale;
Visto il decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 473447 del 27 novembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con decorrenza 1° gennaio 1997, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 474726 dell'11 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999;
n. 475664 del 17 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999, con i quali e' stata disposta, in attuazione dell'art. 1-bis del ricordato decreto-legge n. 526 del 1995, l'emissione di due tranches dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione ai soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati ai decreti stessi, tramite le banche mandatarie ivi indicate;
Considerato che, come segnalato da alcune delle predette banche mandatarie, e come confermato dalla Banca d'Italia con note n. 800959 del 14 luglio 2006 e n. 1051939 del 5 ottobre 2006, non e' stato possibile portare a compimento l'assegnazione dei titoli nei confronti di alcuni soggetti, indicati negli elenchi allegati al presente decreto;
Viste le lettere dell'Agenzia delle entrate n. 29394/2006 del 22 febbraio 2006 e n. 69985/2006 del 4 maggio 2006, e la lettera del Dipartimento del tesoro n. 43116 del 20 aprile 2006, con le quali si e' convenuto sulla possibilita' e sull'opportunita' di annullare i suddetti titoli non assegnati, provvedendo alla restituzione all'erario delle somme corrispondenti alle relative cedole scadute, e prevedendo altresi' che, qualora i mancati assegnatari vengano successivamente individuati, la suddetta Agenzia provvedera' direttamente a soddisfare le richieste di rimborso con le consuete modalita' ordinarie di erogazione;
Ritenuto pertanto di emanare disposizioni per l'annullamento delle iscrizioni contabili rappresentative dei titoli non assegnati e per la restituzione all'erario delle somme corrispondenti alle relative cedole scadute;
Decreta:
Art. 1.
E' disposto l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, emessi con i decreti ministeriali dell'11 giugno e del 17 novembre 1999, per le finalita' di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 526 del 1995, tutti citati nelle premesse, relativamente ai soggetti di cui agli elenchi allegati al presente decreto, e per gli importi ivi indicati, nonche' la restituzione all'erario delle somme corrispondenti alle relative cedole scadute, sempreche' tali importi risultino giacenti, al momento dell'operazione, sui conti dei soggetti stessi.
Nell'eventualita' che i conti predetti presentino un importo inferiore a quello indicato nell'elenco, l'operazione verra' portata a termine per tale minore importo.
Qualora, successivamente al compimento dell'operazione, vengano individuati i soggetti assegnatari, questi verranno soddisfatti dall'Agenzia delle entrate con le consuete modalita' ordinarie di erogazione.
 
Art. 2.
La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverra', da parte delle banche depositarie, mediante versamento alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia provvedera' a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato.
A fronte di tali versamenti la predetta sezione emettera' una o piu' quietanze di entrata, con imputazione al capo X, capitolo 2368 (unita' previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
La Banca d'Italia e' incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2006
p. Il direttore generale: Cannata
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 10 della G.U. <----
 
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