Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 luglio 2006
Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione delle proposte della Commissione FIRB di progetti di cooperazione scientifica, relativi ad accordi internazionali (seduta del 15 dicembre 2005).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento
e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che, tra l'altro, ha istituito del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale e' stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalita';
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalita' ivi indicate, destinando risorse per Euro 30.000.000,00 al finanziamento di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali;
Visto il decreto direttoriale di impegno n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con il quale sono state impegnate somme per Euro 29.700.000,00 per i progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali (pari ad Euro 30.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
Visti gli accordi stipulati con istituzioni statunitensi ed israeliane;
Visto l'avviso MIUR del 6 maggio 2005 relativo alla presentazione di proposte progettuali inerenti agli accordi con istituzioni scientifiche statunitensi ed israeliane;
Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto del citato avviso del 6 maggio 2005;
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;
Visto il decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 15 dicembre 2005 in merito alla finanziabilita' di n. 49 progetti di cooperazione scientifica relativi ad accordi internazionali;
Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 15 dicembre 2005 ammontano complessivamente ad Euro 14.677.300,00;
Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005, nonche' la dichiarazione del partner internazionale dalla quale risulta l'impegno a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie per la realizzazione del progetto;
Visto il decreto direttoriale n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, con il quale sono state ammessi a contributo n. 43 progetti per i quali, alla data del citato decreto, risultavano gia' pervenute, conformi all'approvazione della Commissione, le richieste rimodulazioni;
Considerato che risultano attualmente pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione, ulteriori n. 5 progetti rimodulati e completi della documentazione richiesta, per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad Euro 1.500.000,00;
Ritenuta la necessita' di procedere, per i cinque progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attivita' e dei costi ammissibili, la definizione delle modalita' di erogazione e di monitoraggio delle attivita' realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti) rinviando eventualmente a successiva data l'adozione del previsto decreto direttoriale per il progetto per il quale non e' ancora pervenuta la rimodulazione conforme al decreto n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 ed al decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per ciascuna unita' di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».
2. L'importo di Euro 1.500.000,00 grava sulle disponibilita' di cui al decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - capitolo 8947 (attuale capitolo FIRB 7256) - esercizio 2004 - impegno registrato al n. 13096/001.
3. I progetti rimodulati, ancorche' non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
 
Art. 2.
1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.
 
Art. 3.
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'universita' e della ricerca (in seguito MUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 4.
1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilita' per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.
 
Art. 5.
1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 18 settembre 2005, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all'avviso indicato nelle premesse (20 giugno 2005).
2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 6.
1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 7.
1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita' di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facolta' di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide col termine indicato all'art. 5.
 
Art. 8.
1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al MUR annualmente, nonche' al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al MUR annualmente, nonche' al termine delle attivita' di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorche' non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita', le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvedera' a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.
 
Art. 9.
1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita' (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporra' un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.
2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.
3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara' invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unita' di ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilita' di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unita' di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.
5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attivita', l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.
 
Art. 10.
1. Il MUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potra' avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).
2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2006
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 60 <----
 
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