Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006
Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica.
1.1. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti e dai provvedimenti di seguito elencati sono effettuate esclusivamente per via telematica:
a) decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153, riguardante la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;
b) decreto ministeriale 18 marzo 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
c) decreto ministeriale 17 settembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
d) decreto ministeriale 17 settembre 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
f) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte del registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui all'art. 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
g) decreto ministeriale 27 gennaio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali;
h) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;
i) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
1.2. Le comunicazioni del punto 1.1 possono essere sostituite, in caso di esito negativo del controllo di qualita' da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel punto 3 del presente provvedimento.
2. Modalita' di trasmissione.
2.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera a), utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
3.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito del controllo della qualita' dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente.
3.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata utilizzando la procedura prevista in ambiente Entratel o Internet.
4. Trattamento dei dati.
4.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
4.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del contribuente in caso di avvio delle attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.
5. Sicurezza dei dati.
5.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 1, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
5.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.
6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
6.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.
7. Termini delle trasmissioni.
7.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
7.2. Per l'anno 2005, le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.
8. Specifiche tecniche.
8.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe tributaria sono predisposti secondo il formato descritto, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati tecnici al provvedimento 10 marzo 2005.
9. Software di controllo.
9.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1, ad esclusione di quelle indicate nella lettera a), e' fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.
9.2. Gli archivi devono essere di dimensioni non superiori a 3 Megabyte.
10. Ricevute.
10.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 9;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
Gli esiti, di cui al presente punto, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti.
10.2. Nell'ipotesi di cui al punto 10.1, lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' prorogato di trenta giorni.
10.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
10.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Motivazioni.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica, nell'ambito del potenziamento del patrimonio informativo, ai fini di una maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario razionalizzare e uniformare modalita' e termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata.
In tale ottica, viene disposta l'esclusivita' della trasmissione dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilita' delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una piu' veloce fruizione delle stesse.
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente tale livello di affidabilita', anche a seguito di segnalazioni di errori contenuti nelle comunicazioni inviate dai soggetti obbligati, e' stata realizzata l'implementazione, sia per la fase dell'invio che della ricezione, delle procedure di controllo della qualita' dei dati trasmessi.
I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati e' garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.
La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessita' e proporzionalita', solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, undicesimo e dodicesimo comma;
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
c) Disciplina normativa di riferimento:
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di comunicazioni all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
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