Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2006
Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 157/06/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 ottobre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;
Visto il regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;
Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l'effettivita' del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, e' stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilita' dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;
Vista la relazione tecnica in data 16 giugno 2006 sull'indagine relativa ai livelli sonori dei programmi ordinari e dei messaggi pubblicitari elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, trasmessa dal Ministro delle comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorita' in data 11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);
Considerato che dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla base di un monitoraggio effettuato su un campione di trasmissioni televisive, che nella maggioranza dei casi il livello sonoro dei messaggi pubblicitari risulta superiore a quello del resto dei programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare nella relazione si afferma che «le misure oggettive effettuate sui campioni mostrano che l'83% di essi presenta un livello efficace (RMS) della pubblicita' superiore a quello del programma. La differenza media e' di 1,8 dB (51%). [...] Le misure soggettive evidenziano che la predetta differenza e' stata percepita nel 57% dei casi. Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non e' stato percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»;
Rilevato che l'art. 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, come modificato dall'art. 1, comma 1, della gia' citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto di «diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici di rilevamento determinati dall'Autorita' con apposito provvedimento», del quale si prevede l'adozione «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» della medesima delibera n. 132/06/CSP;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di livello sonoro della pubblicita' e della televendite e tutelare gli interessi degli utenti, e stante la complessita' della elaborazione del provvedimento recante i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento, di adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri tecnici di cui al sistema di rilevamento utilizzato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nella citata indagine, provvedimento che avra' efficacia fino all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite le parti interessate;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

1. Nelle more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'art. 3, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, sono adottati in via temporanea i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, che tengono conto dell'indagine realizzata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione citata in premessa.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti su frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato A alla presente delibera.
3. Ai fini della verifica del rispetto della presente delibera, l'Autorita' si avvale della collaborazione del menzionato Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione .
4. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
5. Il presente provvedimento ha efficacia fino all'adozione del provvedimento definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.
Roma, 10 ottobre 2006
Il presidente
Calabrò

I commissari relatori Innocenzi Botti - Sortino
 
Allegato A

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite

a. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata in via temporanea dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di programma televisivo ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicita' estratti dalla stessa trasmissione televisiva.
b. La verifica di cui al punto precedente e' effettuata su programmi televisivi diffusi su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, precedentemente registrati, nelle fasce orarie di programmazione che vanno dalle 7:00 alle 24.
c. Il rilevamento oggettivo sul segnale audio e' ottenuto dalla misura del livello efficace medio (Root Mean Square - Radice Quadrata della Media) nella banda audio da 0 a 16 KHz. La misura e' effettuata su un campione del segnale audio della trasmissione oggetto di verifica precedentemente registrata su cassetta. La misura puo' essere effettuata a valle del filtro psofometrico. Ogni campione del segnale audio, sul quale e' effettuata la misura, e' costituito da una sequenza di segnale di durata pari a T secondi. Il confronto tra livello del segnale audio dei programmi e dei messaggi pubblicitari e televendite e' ottenuto come differenza del livello RMS, espresso in decibel, misurato su due campioni successivi relativi, rispettivamente, a programma e messaggio pubblicitario o televendita.
d. La durata del periodo T di misura di cui ai punti precedenti e' pari a 30 secondi.
e. La verifica del superamento, da parte dell'emittente oggetto di verifica, del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B) rispetto al livello sonoro del programma (A), e' effettuata sulla base di un insieme di 30 misure del parametro di cui al precedente punto c), acquisite secondo lo schema riportato nella tabella seguente. Si ritiene accertato il suddetto superamento quando almeno il 30% delle misure presenta una differenza, B-A, espressa in decibel, tra i livelli RMS superiore a 0,6 dB (corrispondente ad un incremento relativo di potenza del 15%).

Tabella di confronto dei livelli sonori
Descrizione campione
| |Data-ora | |Segmento |
| |della |Segmento |pubblicita' | N.|Emittente|registrazione|programma (A)|(B) |B-A (dB) ---------------------------------------------------------------------
| | | | |Differenza tra
| | | | |livello RMS
| | | | |pubblicita'
| | | | |(B) e livello
| | |Livello RMS |Livello RMS |RMS programma
| | |programma |pubblicita' |(A), in 1 | |xx/yy/zzzz |(dBm) |(dBm) |decibel
 
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