Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2006
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A., quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 12 gennaio 2004, con il quale l'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A e' stata designata quale Autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
Visto il decreto 5 giugno 2006, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'Autorita' pubblica designata Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A con decreto 12 gennaio 2004 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2006;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'Autorita' pubblica designata Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A., la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 gennaio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorita' pubblica designata Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A.;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione, concessa con decreto 12 gennaio 2004, all'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A con sede in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, registrata con il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 gennaio 2004.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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