Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2006
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;
Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 2 giugno 1999 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' Soc. coop. a r.l. e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;
Visto il decreto 10 giugno 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002;
Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 9 ottobre 2002;
Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003;
Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2003;
Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003;
Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004;
Visto il decreto 30 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004;
Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004;
Visto il decreto 29 novembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, e' stato differito centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004;
Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004 e 29 novembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005;
Visto il decreto 30 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005;
Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005;
Visto il decreto 18 aprile 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006;
Vista la comunicazione del Consorzio Tutela Formaggio Robiola di Roccaverano, datata 20 maggio 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r. l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;
Visto il decreto del 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;
Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo numero 62863 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:

Art. 1.
L'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r. l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 
Art. 2.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 13 gennaio 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.
 
Art. 3.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Robiola di Roccaverano, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 6.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r. l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco degli organismi privati di controllo per la denominazione protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG)» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte.
 
Art. 9.
L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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