Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2006
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino Sardo.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Pecorino Sardo;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 18 ottobre 2006;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Pecorino Sardo allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Pecorino Sardo anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999 fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassai, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino Sardo registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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