Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 ottobre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Pernstich Karin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Pernstich Karin, nata a Bolzano il 19 dicembre 1955, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, modificato dal decreto legislativo n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico di «Doktor der Philosophie», rilasciato dall'Universita' di Innsbruck (Austria) in data 3 aprile 1982 e riconosciuto dalla Universita' di Padova equi-pollente alla laurea in lingue e letterature straniere moderne in data 8 settembre 1983;
Preso atto che la sig.ra Pernstich ha maturato una formazione comprendente un corso di studi svolti presso la «Osterreichischer Arbetskreis fur Konzentrative Bewegungstherapie» di Innsbruck, un corso propedeutico di psicoterapia («Psychotherapeutische Propadeutikum») svolto presso la «Akademie fur Sozialarbeit» di Salisburgo e un corso di specializzazione in psicoterapia (Psychotherapeutische Fachspezifikum») presso la «Akademie fur Beratung und Psychotherapie» di Vienna;
Considerato che la richiedente e' stata autorizzata ad esercitare autonomamente l'attivita' di psicoterapia e a usare il titolo professionale di «psychotherapeutin» e i titoli aggiuntivi di qualifica in «personenzentrierte psychotherapie» e «konzentraive bewegungstherapie» in Austria dal 25 giugno 2001, data di iscrizione alla «Psychotherapeutenliste», come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco;
Considerato che la sig.ra Pernstich ha inoltrato ricorso al Tar di Bolzano, avverso il decreto di rigetto emesso da questa amministrazione in data 14 agosto 2003 e che il Tar di Bolzano, con la sentenza n. 399/2005 lo ha accolto annullando i provvedimenti impugnati;
Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi dell'11 aprile 2006 e del 7 settembre 2006;
Considerato il difforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia dello sviluppo, dell'educazione, 5) psicologia sociale e di comunita', 6) psicologia dinamica, 7) legislazione, deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, un tirocinio nelle aree professionali carenti consistente in: 12 mesi presso un consultorio familiare, 12 mesi presso un centro di salute mentale, 12 mesi presso il servizio psicologico;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Pernstich Karin, nata a Bolzano il 19 dicembre 1955, cittadina italiana, e' riconosciuta l'attivita' professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia dello sviluppo, dell'educazione, 5) psicologia sociale e di comunita', 6) psicologia dinamica, 7) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta della richiedente, un tirocinio di adattamento di 12 mesi presso consultorio familiare, 12 mesi presso un centro di salute mentale, 12 mesi presso il servizio psicologico.
Roma, 17 ottobre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno dieci anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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