Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 23 agosto 2006
Delega di funzioni conferite al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Meduri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 di nomina, tra l'altro, del Ministro delle infrastrutture on.le Antonio Di Pietro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 di nomina dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 2006, recante disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;
Ritenuto di conferire al dott. Luigi Meduri, Sottosegretario di Stato, la delega all'esercizio delle funzioni di competenza dell'organo di indirizzo politico in alcuni settori istituzionali del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato dott. Luigi Meduri e' delegato, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, a rappresentare il Ministro stesso nelle sedi legislative per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dinanzi alle assemblee e alle commissioni parlamentari in relazione agli atti aventi carattere normativo, nonche' a quelli di sindacato politico ispettivo.
 
Art. 2.
1. Fermi restando la responsabilita' politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Sottosegretario di Stato e' delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:
nell'ambito del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, istruttoria dei progetti dei sistemi idrici compresi nel programma delle infrastrutture strategiche della «legge obiettivo», collaborando con la struttura tecnica di missione del Ministero; programmazione, finanziamento e realizzazione delle reti idriche idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse nonche' gestione del programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema per il settore risorse idriche, cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del quadro comunitario di sostegno alle regioni italiane ricadenti nell'obiettivo 1; monitoraggio delle reti idriche, idrauliche, acquedottistiche ed elettriche nell'intero territorio nazionale; attivita' di vigilanza del Registro italiano dighe.
 
Art. 3.
1. Il Sottosegretario di Stato e' delegato a rappresentare il Ministro nelle riunioni della Conferenza Stato-regioni-pronvice autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse determinazioni che potranno essere adottate di volta in volta.
 
Art. 4.
1. Le attivita' delegate al Sottosegretario di Stato sono esercitate nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.
2. Le attivita' delegate non riguardano la firma di atti amministrativi.
3. Resta riservata alla potesta' del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiamate nell'art. 2, comma 1, ogni atto o provvedimento che, ancorche' rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a se' avocato, ovvero riguardanti questioni di particolare rilevanza politica e strategica.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2006
Il Ministro: Di Pietro Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 90.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone