Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2006
Interventi a favore della flotta da pesca della regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca», convertito in legge 3 agosto 2004, n. 204;
Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce in particolare gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;
Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 229 del 14 settembre 2004;
Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 19 del 20 gennaio 2001;
Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, riguardante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la nota n. 1524 del 14 aprile 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ha invitato la regione Molise a concordare le azioni da intraprendere per la destinazione e l'impegno delle risorse destinate per l'annualita' 2006;
Vista la risposta alla nota sopraindicata pervenuta in data 10 maggio 2006 ed assunta al protocollo 3935, con la quale la regione Molise ha comunicato che le risorse stanziate dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, pari a 1.500.000,00 euro, dovranno essere destinate alle misure di arresto definitivo e di ammodernamento nella misura di 2/3 e 1/3 come comunicato con la nota n. 17316 dell'11 agosto 2006;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 3737/2006 che ha confermato la pronuncia del TAR Molise di annullamento del provvedimento di rigetto di un'istanza intesa ad ottenere un contributo, pari ad euro 314.000,00, relativo al decreto 29 ottobre 2004 riferito alle unita' da pesca della flotta Molise;
Visto che risulta pendente un ulteriore giudizio di fronte al Consiglio di Stato per un contributo, pari ad euro 284.052,00, relativo al decreto di cui sopra;
Ritenuto necessario, al fine di ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato, procedere alla liquidazione del contributo spettante, detraendo il relativo importo pari ad euro 314.000,00, dalle risorse stanziate a favore della regione Molise;
Considerato necessario riservare le risorse, pari ad euro 284.052,00, per ottemperare all'eventuale esito sfavorevole dell'ulteriore giudizio pendente al Consiglio di Stato;
Ritenuto che, per quanto sopra detto, le risorse disponibili per l'attuazione delle misure previste dal presente bando a favore della flotta della regione Molise risultano pari ad euro 901.948,00, innalzabili ad euro 1.186.000,00 qualora l'ulteriore giudizio dovesse risultare favorevole per l'Amministrazione;
Ritenuto necessario procedere alla definizione delle modalita' attuative della legge 3 agosto 2004, n. 204, al fine di poter impegnare, a favore degli aventi diritto, le somme stanziate entro il termine del 31 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente decreto definisce le tipologie di interventi, a valere sui fondi individuati nel preambolo, stanziati sul pertinente capitolo di bilancio della citata legge n. 204/2004 in favore della flotta da pesca della regione Molise, per l'ammodernamento e per l'arresto definitivo.
 
Art. 2.
Ammodernamento di pescherecci
Modalita' di compilazione e termine di presentazione:
la domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice e in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto o spedite per raccomandata a.r. al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande che perverranno o saranno trasmesse oltre il predetto termine saranno archiviate;
la certificazione a corredo della pratica, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 3.
Domande per ammodernamento di pescherecci
Soggetti beneficiari: proprietari o armatori del motopeschereccio di cui si richiede contributo. Per questi ultimi soggetti e' necessario che il proprietario accordi il proprio consenso all'esecuzione dei lavori e all'iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio da ammodernare di cui all. 1-2.
Requisiti.
L'aiuto per l'ammodernamento dei pescherecci sara' disponibile per quelle imbarcazioni che siano iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunita' da almeno cinque anni dalla data del presente decreto.
Gli aiuti potranno riguardare il miglioramento della sicurezza, la qualita' sanitaria del prodotto, le condizioni di lavoro e di vita a bordo, l'applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, la dotazione del Sistema di controllo pesca (SCP) a bordo, senza che cio' comporti aumento sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza (GT) e di potenza (kW).
Un lieve aumento della stazza e', tuttavia, ammissibile per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualita' dei prodotti (art. 11.5 del reg. (CE) n. 2371/2002), purche' l'ammodernamento del peschereccio non determini un aumento dello sforzo di pesca, seguendo le condizioni sottoelencate:
la stessa unita' non deve essere stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
deve avere almeno una lunghezza fuori tutto di quindici metri;
detti lavori non devono incrementare il volume al di sotto del ponte principale ed inoltre, non devono aumentare il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
In sede di liquidazione del contributo, tali condizioni dovranno comunque essere certificate da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.
Il m/p da ammodernare deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
essere iscritto nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea da almeno cinque anni;
essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;
non essere in disarmo da piu' di dodici mesi;
se trattasi di unita' di eta' superiore ai 29 anni, deve essere attestata la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa mediante apposita certificazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.
Frequenza degli aiuti pubblici: il m/p da ammodernare, per usufruire dei benefici, non deve essere stato oggetto, per i medesimi lavori, di contributi pubblici da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di fine lavori e fino alla data di presentazione della domanda.
Cumulo degli aiuti pubblici: fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile determinato in base ai parametri fissati dall'art. 9 del reg. n. 2792/99 (tabella 1 allegato IV del Reg. n. 2792/99) il m/p che sia stato oggetto di contributi pubblici puo' usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche se non sono trascorsi i cinque anni a decorrere dalla data di fine lavori.
Documenti a corredo della domanda:
a) domanda compilata in ogni sua parte come da allegati al presente decreto nn. 1-1;1-2;1-3;1-4;
b) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario ovvero, nell'ipotesi vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;
d) preventivo (o contratto) del cantiere navale, preventivo di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature;
f) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) attestante che, per il natante oggetto della domanda, non sono stati richiesti o ricevuti dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;
g) certificato di un organismo di classifica riconosciuto, attestante la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa per le unita' con eta' superiore a 29 anni.
h) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) dai pescatori, con eta' inferiore ai 35 anni, attestante l'esercizio della professione di pescatore e il numero di anni di effettivo esercizio.
 
Art. 4.
Misura degli aiuti
La partecipazione dell'Amministrazione alle iniziative di «ammodernamento di navi esistenti», e' fino ad un massimo del 40% della spesa ammessa, in base ai massimali indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) 2792/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 dicembre 1999 e nei limiti della disponibilita' di bilancio.
 
Art. 5.
Procedure istruttorie
Alle richieste pervenute nei termini viene assegnato un numero cronologico seguito dalla sigla di identificazione: « /AP/Molise» - Ammodernamento pescherecci.
Con lettera raccomandata, l'Amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva nonche' la data del suo ricevimento.
L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici della legge 3 agosto 2004, n. 204.
 
Art. 6.
Selezione delle domande
Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base delle risorse e dei sottoelencati parametri:
1) progetti di ammodernamento di pescherecci danneggiati da avverse condizioni meteomarine (20 punti non cumulabili con gli altri) a far data dal 1° luglio 2002. Gli eventi devono essere documentati dall'Autorita' marittima;
2) progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca ( 20 punti);
3) progetti relativi a imbarcazioni vetuste (1 punto per ogni anno intero di anzianita' fino a 30 anni);
4) progetti presentati da beneficiari ovvero societa' in cui risulti presente una donna da almeno un anno a far data dalla pubblicazione del presente decreto (2 punti per una donna; 4 punti per due donne; 6 punti per tre o piu' donne), tale condizione deve essere dichiarata nella domanda (all. 1-1 e all. 1-3) e documentata;
5) progetti presentati da pescatori di eta' inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore (10 punti, piu' 1 punto per ogni anno intero di esperienza oltre il quinto anno, fino ad un massimo totale di 20 punti). Si precisa al riguardo, che la dimostrazione di tale professionalita' deve essere documentata e dichiarata nella domanda (all. 1-1).
 
Art. 7.
Graduatoria
Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella «graduatoria» delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La graduatoria redatta e' approvata con decreto ministeriale e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:
numero identificativo del progetto;
numero U.E. del peschereccio;
beneficiario;
codice fiscale o partita Iva;
spesa ammessa a contributo;
quota contributo nazionale.
Per i progetti non inseriti in graduatoria sara' successivamente inviata comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.
 
Art. 8.
Vincoli per l'ammodernamento
Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo pubblico nell'ambito della misura «ammodernamento» non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla fine lavori. Detto vincolo e' annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul R.NN.MM.GG.
 
Art. 9.
Spese ammissibili e limiti di ammissibilita' per l'ammodernamento
E' ammesso al finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria, a far data dal 1° luglio 2002, comprovata da fatture quietanzate. Spese ammissibili.
Scafo:
ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
installazione degli alberetti di poppa e di prua;
installazione dell'arcone di poppa;
installazione del rullo di poppa;
ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
ristrutturazione della plancia (cabina di comando, servizi per l'equipaggio, cucina ecc.);
ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
Macchinari per la pesca:
acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).
Sistemazione interna:
ristrutturazione degli alloggi per l'equipaggio.
Impianti vari:
impianto elettrico;
gruppi elettrogeni;
impianto di riscaldamento;
impianto idraulico del verricello.
Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato:
macchine per il trattamento del pescato;
macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
impianti frigoriferi;
ristrutturazione e isolamento della stiva.
Acquisto e installazione di apparecchiature elettroniche:
radar, pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, Ecoscandaglio, Epirb;
apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione E.C.S. Electronic Chart System, relativa cartografia digitale e database.
Le spese generali sono ammesse nel limite del 5% della spesa preventivata e comprendono: parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese impreviste, spese per consulenza tecnica o finanziaria, spese per garanzie bancarie fornite da banche o altri istituti finanziari, compensazioni tra le varie voci di spesa preventivate.
Non sono ammissibili:
sistema di propulsione: acquisto e installazione del motore principale; del motore ausiliario; della linea d'assi; dell'elica; altri (pompa sentina, ecc.);
IVA se recuperabile;
materiale usato compreso il montaggio;
lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti del fasciame sostituito);
revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
acquisto di materiale non durevole, come casse per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;
lavori di rifacimento dello scafo, che, per entita' lascino prefigurare una nuova costruzione;
sonar;
sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell'Unione europea;
i lavori e i relativi acquisti iniziati antecedentemente al 1° luglio 2002.
 
Art. 10.
Lavori e varianti al progetto ammesso
Nel decreto di concessione sara' indicato il termine di fine lavori, che potra' essere prorogato dall'Amministrazione al massimo di un periodo di tre mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.
E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono comunicate al Ministero che le approva a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilita' e un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.
 
Art. 11.
Modalita' di erogazione dei contributi
L'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammessa.
Il contributo e' liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori. Deroga, al riguardo, viene concessa a chi intende chiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello «E».
La richiesta della totalita' del contributo dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1) domanda di liquidazione come da allegato n. 2 al presente decreto;
2) modelli A, B, C e D;
3) estratto dei Registri navi minori e galleggianti;
4) certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
il numero del progetto di ammodernamento,
la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate in modo che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;
5) fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, attestante la conformita' delle stesse con gli originali; corredate dalle rispettive dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento e la dichiarazione di volonta' a rinunciare a qualsiasi altra pretesa, specificando le modalita' di pagamento. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento al testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modifiche, e' vietato l'uso del contante superiore ad euro 12.911,42 per singola fattura.
6) certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
7) in caso di lieve aumento della stazza, certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attestante che:
i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
la stessa unita' non e' stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
il natante ha almeno una lunghezza di quindici metri fuori tutto;
detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale ed inoltre, non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
 
Art. 12.
Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
 
Art. 13.
Arresto definitivo di pescherecci Normativa di riferimento.
1. Per l'attuazione della misura di arresto definitivo dell'attivita' di pesca delle navi (di seguito, per brevita' «arresto definitivo»), perseguito attraverso una delle modalita' di cui all'art. 14, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.
2. La misura di arresto definitivo si applica solo alle unita', di eta' pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
3. Ai fini del presente provvedimento, l'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione all'arresto definitivo viene ammessa a finanziamento e l'anno di entrata in servizio della nave come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.
4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:
a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea;
b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.
 
Art. 14.
Modalita' di arresto definitivo
1. L'arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi e' conseguito attraverso una delle seguenti modalita':
a) la demolizione della nave;
b) il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni.
La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del Paese terzo ed e' soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;
c) la destinazione definitiva della nave da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attivita' di pesca.
2. Per le modalita' di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e' necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:
a) rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori;
b) il Paese terzo verso il quale sara' trasferita la nave non e' uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita. Tale criterio non si applica se la nave ha perso la possibilita' di pesca nell'ambito di un accordo di pesca.
 
Art. 15.
Presentazione della domanda e iter istruttorio
1. L'originale della domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, deve essere presentata ovvero trasmessa con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio.
Le domande saranno esaminate secondo i seguenti criteri:
a) priorita' alle unita' autorizzate all'uso del sistema strascico secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio di iscrizione della nave;
b) parimenti verra' seguito l'ordine cronologico di presentazione per tutte le altre unita' con sistemi diversi dallo strascico.
2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati:
a) le generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per le societa': ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalita' complete del legale rappresentante;
b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG.; ufficio di iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio);
c) la modalita' di arresto definitivo (scelta tra quelle consentite, indicate all'art. 14 del presente provvedimento);
d) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente; codice ABI; codice CAB, codice IBAN;
e) la seguente dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a euro 154.937,00 alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia presentata alla Prefettura competente ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
5. L'esito istruttorio da parte dell'ufficio marittimo deve essere reso al Ministero entro quindici giorni dall'acquisizione della domanda, ovvero entro trenta giorni in caso di integrazione documentale, secondo lo schema allegato (all. A).
6. L'esito negativo dell'istruttoria e' notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi che caratterizzano il non accoglimento dell'istanza e le modalita' per impugnare il provvedimento.
7. Il Ministero, acquisito l'esito istruttorio di cui al comma 5, verificata la disponibilita' finanziaria e fino ad esaurimento della stessa, notifica al richiedente la decisione di ammissione fissando in trenta giorni dalla notifica il termine per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegna dell'atto abilitativo alla pesca e' atto irrevocabile: il titolo e' annullato, la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990.
8. L'autorita' marittima trasmette al Ministero la licenza di pesca unitamente all'attestazione di cui all'allegato B.
9. Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie.
10. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'arresto definitivo redatta secondo l'allegato C.
 
Art. 16.
Calcolo del premio
1. Per il calcolo del premio da riconoscere per ciascuna modalita' di arresto definitivo dell'attivita' di pesca delle navi, si applica la tabella riportata nell'allegato D.
2. La stazza per il calcolo del premio e' rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
3. Il premio per ciascuna modalita' di arresto definitivo, calcolato come segue, e' arrotondato alle dieci unita' inferiori:
a) premi per la demolizione della nave:
I. per le navi da 10 a 15 anni: importo indicato nelle tabelle;
II. per le navi da 16 a 29 anni: l'importo di cui alle tabelle e' diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni;
III. per le navi di 30 anni e piu': l'importo di cui alle tabelle e' diminuito del 22,5%;
b) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista il premio e' pari al 30% dell'importo per la demolizione;
c) premi per la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attivita' di pesca il premio e' pari all'importo calcolato per la demolizione.
4. In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'importo del premio calcolato con le modalita' di cui al comma 2 e' ridotto dell'indennizzo pagato dalla compagnia di assicurazione.
5. Una nave che venga trasferita in un Paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata di una societa' mista non puo' beneficiare del premio di arresto definitivo.
 
Art. 17.
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato come segue:
a) 50% a titolo di acconto dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria previa riconsegna del titolo abilitativo all'attivita' di pesca, previo impegno da parte del richiedente a procedere all'arresto definitivo della nave nel termine prescritto all'art. 15, conformemente alla modalita' prescelta. Per le navi con stazza inferiore a 22 GT, l'acconto e' liquidato previa presentazione di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di eventuali creditori ipotecari alla demolizione dell'unita';
b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.
 
Art. 18.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni.
L'entita' del premio determinato con le modalita' di cui all'art. 16 e' diminuito:
a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo;
b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nell'anno precedente l'ammissione al premio di arresto definitivo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a) del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.
3. Il premio di arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissione e' effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.
 
Art. 19.
Registrazione vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo.
L'autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.
 
Art. 20.
Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2006
Il direttore generale: Abate Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 201
 
----> Vedere Allegati da pag. 12 a pag. 28 della G.U. <----
 
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