Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2006
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in Euro 5,56 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;
Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di Euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma e' aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
3. L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unita' previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.
Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Il Ministro dell'interno
Amato
 
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