Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente della Cassa depositi e prestiti biennio contrattuale 2002-2003.

In data 11 ottobre 2006 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN: nella persona del presidente cons. Raffaele Perna (firmato);
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
- -
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
FIBA/CISL (firmato) CISL (firmato)
SINDIRCREDITO (non firmato) CIDA (non firmato)
UGL CREDITO (firmato) UGL (firmato)
FABI (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale dirigente della Cassa depositi e prestiti relativo al biennio contrattuale 2002-2003. Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente della Cassa depositi e prestiti relativo al biennio contrattuale 2002-2003
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326) e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell'Ente Cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti «Ente») nel periodo di vigenza contrattuale.
Art. 2. Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto economico, concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 (data di avvio del quadriennio 2002-2005 e biennio contrattuale 2002-2003) e l'11 dicembre 2003 (ultimo giorno in cui l'ente ha operato come pubblica amministrazione, prima della trasformazione in societa' per azioni).
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa depositi e prestiti S.p.a. da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
Art. 3. Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di Euro 46.259,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per tredici mensilita':
dal 1° gennaio 2002 di Euro 102,00;
dal 1° gennaio 2003 di Euro 108,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2003 e' rideterminato in Euro 48.989,04 per 13 mensilita'.
3. Per i dirigenti di prima fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001) nella misura annua lorda di Euro 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall'art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
dal 1° gennaio 2002 in Euro 25.646,91;
dal 1° gennaio 2003 in Euro 28.561,56.
4. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1, comma 9 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001) e di eventuali importi gia' corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di acconto economico sui medesimi incrementi.
Art. 4.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
Art. 5. Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia
1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di Euro 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
dal 1° gennaio 2002 di Euro 86,00;
dal 1° gennaio 2003 di Euro 79,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2003 e' rideterminato in Euro 38.296,98 per 13 mensilita'.
3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
dal 1° gennaio 2002 in Euro 9.489,55;
dal 1° gennaio 2003 in Euro 10.837,67.
4. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1, comma 9 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001) e di eventuali importi gia' corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di acconto economico sui medesimi incrementi.
Art. 6.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. Dichiarazione congiunta n. 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, le risorse destinate al presente rinnovo contrattuale, sono state integralmente riconosciute, ai sensi degli articoli 3 e 5, sul trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di seconda fascia. Concordano altresi' nel ritenere - in considerazione dell'avvenuta trasformazione istituzionale della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.) - che, a partire dalla stipula del presente CCNL, si intende esaurita la contrattazione collettiva integrativa a livello di ente prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone