Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006
1° Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Trasporto rapido costiero (TRC): Rimini Fiera-Cattolica. (Deliberazione n. 93/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, ai sensi del quale le quote di limiti d'impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti dal 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana» per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 86 (Gazzetta Ufficiale n. 109/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», individuando nell'Agenzia TRAM il soggetto aggiudicatore e fissando il limite di spesa in euro 92.961.800,41;
Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 18/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente all'intervento in questione un finanziamento, in termini di volume di investimento, di euro 42.856.861, imputando l'onere relativo sul 3° limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 21 marzo 2006, n. 218 - integrata con nota 28 marzo 2006, n. 234 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS»; relazione della quale copia aggiornata viene consegnata in seduta;
Considerato che, nella citata stesura aggiornata della relazione, viene proposta solo l'approvazione del progetto in questione, mentre non viene riproposta l'assegnazione di un finanziamento, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma, per l'acquisto del materiale rotabile;
Ritenuto di condividere tale impostazione in considerazione della rilevata finalizzazione del contributo originariamente richiesto e dei tempi occorrenti per la realizzazione dell'infrastruttura;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico procedurale:
che il progetto definitivo presenta alcune modifiche rispetto al progetto preliminare derivanti, in parte, dall'adeguamento alle prescrizioni riportate nell'allegato 1 della citata delibera n. 86/2004 e, in parte, da ulteriori approfondimenti progettuali promossi dal soggetto aggiudicatore unitamente agli Enti promotori al fine di migliorare l'efficacia del servizio proposto;
che in particolare il tracciato dello stralcio all'esame (Rimini FS-Riccione FS) presenta una lunghezza complessiva (circa 9,8 km) inferiore rispetto a quella considerata nel progetto preliminare ed e' stato rettificato nel tratto iniziale;
che il TRC, che ha inizio in corrispondenza del capolinea posto in prossimita' della stazione ferroviaria di Rimini e termina al capolinea in prossimita' della stazione ferroviaria di Riccione, e' servito da 17 fermate, inclusi i due capolinea, con tre schemi funzionali di fermate (A, B e C), a fronte delle 26 fermate previste dal progetto preliminare, con una riduzione che consente di diminuire i tempi di sosta, di distanziare le fermate, permettendo ai mezzi di raggiungere la velocita' massima consentita, e di individuare le fermate laddove effettivamente e' presente un'utenza significativa e soprattutto dove e' possibile realizzare, anche in futuro, parcheggi scambiatori per rendere piu' fruibile il servizio di trasporto pubblico;
che dal progetto preliminare sono state stralciate 12 opere d'arte, in quanto:
ritenute non necessarie;
non piu' afferenti al trasporto rapido costiero ed inserite in altri progetti, come la bretella di collegamento all'aeroporto che verra' realizzata a carico della Societa' che gestisce l'aeroporto;
al servizio di opere soppresse nel progetto definitivo;
conseguenti al recepimento delle prescrizioni allegate alla citata delibera n. 86/2004;
che con nota 16 novembre 2005, n. 9862, l'Agenzia TRAM, in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», dichiarando nel contempo che tale progetto recepisce le prescrizioni allegate alla citata delibera n. 86/2004;
che con successiva nota 29 dicembre 2005, n. 11135, la stessa Agenzia ha trasmesso al predetto Ministero una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie e il relativo elenco degli Enti ed Amministrazioni ai quali e' stato trasmesso il progetto definitivo, indicando le autorizzazioni ed i pareri di competenza degli stessi;
che con nota 19 gennaio 2006 il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita', che e' avvenuta tramite pubblicazione di apposito avviso, in data 14 gennaio 2006, su due quotidiani nazionali e sul B.U.R n. 9 del 18 gennaio 2006, nonche' con comunicazione personale (raccomandata) a tutti i soggetti interessati;
che la Conferenza di servizi e' stata indetta dal competente Ministero in data 16 gennaio 2006 e si e' conclusa in data 15 marzo 2006;
che a seguito di detta Conferenza il soggetto aggiudicatore con nota 23 marzo 2006, n. 3289, ha inviato al Ministero delle infrastruttrure e dei trasporti una relazione di analisi e controdeduzioni delle osservazioni/opposizioni espresse da privati cittadini e una disamina, con controdeduzioni, dei pareri espressi in Conferenza dei servizi;
che le Amministrazioni interessate hanno espresso i seguenti pareri:
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota 13 gennaio 2006, n. DSA-2006-0000826, ha comunicato di non avere adempimenti da effettuare ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, posto che l'intervento rientra nella tipologia di opere di cui all'allegato B, punto 7, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 146, per la quale la procedura di VIA o la verifica e' di competenza regionale e tenuto conto che come evidenziato anche nella delibera n. 86/2004 la regione, con delibera di giunta 30 giugno 2003, n. 1221, aveva espresso parere favorevole sul progetto preliminare, sottolineando come per la tratta in questione fosse stata esperita la procedura di verifica con esito positivo e con esclusione dell'ulteriore procedura di VIA;
la regione Emilia-Romagna Direzione generale per la salvaguardia ambientale Direzione III con nota 16 gennaio 2006, n. 4817, ha formulato avviso favorevole, con prescrizioni, come parere favorevole ha espresso l'Assessorato mobilita' e trasporto di detta regione con nota 16 gennaio 2006, n. ATA/257/3.4;
il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota 16 marzo 2006, n. DG/BAP/SO2/34.19.04/5356, si e' pronunziato favorevolmente, con prescrizioni;
la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta del 17 marzo 2006, ha preso atto delle considerazioni esposte nella relazione dell'Amministrazione di settore e ha espresso - con voto n. 355/I.O - parere favorevole nei termini riportati in detta relazione, rilevando quindi - per quanto concerne gli aspetti finanziari - che il quadro economico evidenzia un costo dell'opera contenuto entro il limite di spesa approvato da questo Comitato, sia pur con notevoli variazioni degli importi dei lavori e nell'ambito delle somme a disposizione, e concludendo che una valutazione complessiva porta a ritenere accettabile la quantificazione economica effettuata dai progettisti;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' confermato nell'Agenzia TRAM.;
che l'opera verra' realizzata mediante appalto integrato;
che i tempi previsti per la realizzazione sono fissati in 54 mesi;
che il CUP del progetto e' D91 H98 00000 000 0;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo dell'opera subisce una riduzione passando da 92.961.800,41 euro, indicati nel progetto preliminare, a 92.053.217,95 euro;
che l'entita' limitata della riduzione del costo - pur in presenza di una diminuzione del tracciato, del numero delle fermate e delle opere d'arte nonche' del materiale rotabile - e' dovuta all'incremento della voce «espropri» e della voce «risoluzione interferenze», non computata in sede di progettazione preliminare;
che il costo di cui sopra e' articolato in 46.261.175,08 euro (inclusivi degli oneri per la sicurezza dei cantieri) per lavori e impianti, 11.700.000,00 euro per materiale rotabile e 34.092.042,87 per somme a disposizione (IVA inclusa);
che la copertura finanziaria dell'intervento sinora assicurata e' cosi' ripartita:

=====================================================================
Fonti di finanziamento | Importi ===================================================================== Accordo preliminare sottoscritto tra gli Enti | interessati e il Ministero delle infrastrutture e | trasporti il 13 giugno 2003: | Regione Emilia-Romagna 7.746.853,490 Comune di | Rimini 20.070.000,000 Comune di Riccione | 3.835.385,000 Agenzia TRAM 7.089.700,077 |38.741.938,57 euro --------------------------------------------------------------------- Legge obiettivo (delibera CIPE n. 70/2005) |42.856.861,00 euro ---------------------------------------------------------------------
Totale |81.598.799,57 euro

che e' stata presentata la versione sintetica del piano economico-finanziario e non anche la versione analitica, non essendosi realizzata l'ipotesi - di cui al punto 1.2 della delibera n. 70/2005 - di incremento di costo correlato o meno ai previsti approfondimenti progettuali;
che detto piano conferma la rilevata struttura di finanziamento, mentre l'analisi costi-benefici evidenzia un TIR di progetto del 2,73% ed un VAN di progetto negativo, il che conferma la limitata attrattivita' dei progetti di trasporto pubblico locale per i capitali privati a causa del «rischio traffico», pur in presenza di un'elevata valenza sociale per il territorio servito;
che l'importo di 10.454.418,38 euro - di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella stesura originaria della relazione istruttoria ha proposto l'assegnazione a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, con richiesta non riproposta nella stesura consegnata in seduta - vale a completare il finanziamento dell'intervento in questione e, piu' specificatamente, a completare l'onere di acquisto del materiale rotabile;
Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera - Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS».
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2. L'importo di 92.053.217,95 euro costituisce il nuovo limite di impegno di spesa dell'intervento da realizzare.
1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere assolte nella redazione del progetto esecutivo.
1.4. E' altresi' approvato il programma delle interferenze predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, quale si evince dagli elaborati del progetto definitivo da D.SOTT.01 a D.SOTT.14.
1.5. Gli immobili di cui e' posta l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo da D.ESP.01 a D.ESP.14. 2. Assegnazione contributo.
A scioglimento della riserva di cui al punto 1.2 della delibera n. 70/2005, per la realizzazione del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS» viene assegnato definitivamente all'Agenzia TRAM il finanziamento, in termini di volume di investimento, di 42.856.861,00 euro.
Come previsto nella richiamata delibera, l'onere relativo e' imputato sul terzo limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004. 3. Clausole finali.
3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.
3.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
3.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.
In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
3.5. Come stabilito al punto 2.1 della piu' volte richiamata delibera n. 70/2005, la consegna delle attivita' e dei lavori dovra' avvenire entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
3.6. Entro il medesimo termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvedera' a richiedere il CUP definitivo dell'intervento.
Il CUP, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
Roma, 29 marzo 2006
Il Presidente
Berlusconi
Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 60
 
Allegato 1
PRESCRIZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
I. Prescrizioni di carattere tecnico
II. Prescrizioni di carattere ambientale
Si riportano di seguito le prescrizioni da rispettare nella redazione del progetto esecutivo, suddivise per argomento. I. Prescrizioni di carattere tecnico.
1. In relazione agli schemi funzionali delle fermate, si riscontra che nelle tre tipologie proposte A-B e C la lunghezza dei marciapiedi varia da un minimo di 28 metri ad un massimo di 36 metri; in considerazione che la lunghezza del materiale e' di 18 metri si ritiene che in sede di progettazione esecutiva debba essere presa in esame la possibilita' di una riduzione della stessa alle effettive esigenze di esercizio, dato che non si riscontra nella documentazione agli atti nessuna motivazione a supporto delle dimensioni di progetto.
2. Riguardo alle caratteristiche prestazionali del M.R. si evidenzia che per l'equipaggiamento termico ausiliario di tipo ecocompatibile per l'alimentazione del motore elettrico in caso di marcia autonoma, in alcuni documenti e' stato previsto uno standard non inferiore ad EURO 4 ed in altri non inferiore ad EURO 3; si ritiene che lo standard non puo' che essere non inferiore ad EURO 4.
3. In relazione all'esercizio dei veicoli in marcia autonoma, tenuto conto che tra le caratteristiche prestazionali del materiale rotabile e' richiesto un equipaggiamento con motore elettrico alimentato dal generatore termico ausiliario che assicuri un'autonomia non inferiore a 300 km, si ribadisce che la stessa debba essere commisurata alle effettive necessita' di esercizio.
4. Occorre effettuare le verifiche idrauliche relative agli attraversamenti e si segnala la particolare attenzione che si dovra' prestare all'attraversamento sul torrente Marano. Si fa notare che in assenza di specifica verifica idraulica si ritiene che per l'attraversamento del torrente Marano debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
ubicare fuori dal ciglio superiore di sponda i manufatti costituenti le spalle del ponte in progetto (aumentando la luce del ponte o prevedendo un ponte a tre campate);
rispettare il franco di sicurezza idraulica di un metro sul livello d'acqua corrispondente alla piena bisecolare considerata nello studio idraulico condotto da ARPA per l'Autorita' interregionale di bacino Marecchia e Conca a corredo del P.A.I. (adottato in data 30 marzo 2004 ed approvato dalla regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale n. 1703 del 6 settembre 2004) che prevede Zw pari a 3,00 m slm (quota assoluta);
orientare opportunamente le spalle del ponte e le eventuali pile intermedie al fine di interferire il meno possibile con la corrente di piena.
Si ritiene, pertanto, che in fase di progettazione esecutiva dovranno essere trattate e risolte le interferenze relative agli attraversamenti del rio Melo e del torrente Marano.
5. Agenzia TRAM dovra' acquisire i nulla osta idraulici ex regio decreto n. 523/1929, per tutti gli attraversamenti idraulici, dalle autorita' competenti e dovra' provvedere, prima dell'inizio dei lavori ad acquisire la concessione demaniale secondo il procedimento previsto all'art. 16 della legge regionale n. 7/2004. Per qualsiasi intervento riguardante pertinenze consorziali posto all'interno delle fasce di rispetto previste dalla legislazione in materia di polizia idraulica, il soggetto attuatore dovra' conseguire le opportune autorizzazioni di competenza del Consorzio di bonifica. II. Prescrizioni di carattere ambientale.
6. Prima di procedere all'esecuzione delle opere venga redatto un progetto esecutivo di sistemazione e valorizzazione paesaggistica per il preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici interessata.
7. L'intervento previsto per il capolinea del Sistema di trasporto rapido costiero sia subordinato alla condizione che non vengano realizzate opere che interessino il parco pubblico di Riccione e le aree specificatamente tutelate dai dispositivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1983 (ville Lodi Fe, Pulle' e parco).
8. Il soggetto attuatore predisporra' una idonea campagna di rilevamento, a seguito della realizzazione del Metro' della Costa, al fine di valutare gli esiti della messa in opera degli accorgimenti tesi alla riduzione dell'inquinamento acustico.
Si evidenzia altresi' che il progetto dovra' essere riproposto alla Direzione generale sistemi di trasporto impianti fissi ai fini dell'ottenimento del nulla osta per la sicurezza e, a tal proposito, si segnala in particolare che tale nulla osta potra' essere rilasciato solo successivamente all'individuazione della tecnologia di sistema e che l'attuale stato dell'arte della tecnologia delle guide immateriali non e' ad oggi in una fase evolutiva tale da offrire sufficienti garanzie di sicurezza senza la partecipazione attiva del conducente.
 
Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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